stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1920, n. 1881

Che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi (020U1881)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1921, ad eccezione dell'art. 2 che entra in vigore il 01/07/1921.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 15 maggio 1924, n. 891 (in G.U. 12/06/1924, n. 138).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-1-1921
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la Convenzione internazionale di Berna del 26 settembre  1906
per  l'interdizione  dell'uso  del  fosforo  bianco  (giallo)   nell'
industria dei fiammiferi, a cui l'Italia  aderi'  con  l'assenso  del
Parlamento il 6 luglio 1910; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 8 luglio 1915,  numero  1079,  con
cui il termine  per  l'emanazione  dei  provvedimenti  necessari  per
l'esecuzione nel Regno delle disposizioni della Convenzione  predetta
e'  prorogato  a  tutto  il  sessantesimo  giorno   successivo   alla
conclusione della pace; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  il
lavoro e la  previdenza  sociale,  di  concerto  col  presidente  del
Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e  coi  ministri  degli
affari esteri, della giustizia e degli affari di culto, delle finanze
e dell'industria e commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E'  vietato   l'impiego   del   fosforo   bianco   (giallo)   nella
fabbricazione dei fiammiferi.