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REGIO DECRETO-LEGGE 18 aprile 1920, n. 579

Che estende alle nuove Provincie le disposizioni legislative sul risarcimento dei danni di guerra. (020U0579)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-5-1920 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto coi ministri per le terre liberate, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, l'industria, il commercio ed il lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il testo unico delle disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni dì guerra, approvato con decreto Luogotenenziale del 27 marzo 1919, n. 426 e modificato con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925 e coi Regi decreti-legge 13 luglio 1919, n. 1236, 24 detto n. 1425 e 27 novembre 1919, n. 2422, ha immediata applicazione nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina, con le modificazioni stabilite nei seguenti articoli fino all'art. 10 compreso.