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REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1920, n. 38

Contenente disposizioni per la concessione di mutui di favore alle Provincie ed ai Comuni per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani. (020U0038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 28-1-1920
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, di accordo con i ministri  dei  lavori  pubblici,  del
tesoro e delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del Nostro decreto 8
luglio 1919, n. 1271, sono estese anche alle Provincie ed  ai  Comuni
che ottengano la concessione di eseguire le opere idraulico-forestali
per la sistemazione dei bacini montani, ai sensi degli articoli 1,  2
e 15 della legge (testo unico), 21 marzo 1912, numero 442.