Che abroga il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1096,
concernente il trattamento economico, durante le licenze, dei
sottufficiali, caporali e soldati profughi, o irredenti. (019U2610)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 maggio 1922, n. 781 (in G.U. 24/06/1922, n. 148).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)