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REGIO DECRETO-LEGGE 13 novembre 1919, n. 2461

Che proroga il termine utile per la presentazione al cambio delle monete divisionali d'argento stabilito dal decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 695. (019U2461)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-1-1920 al: 1-3-1921
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Veduto il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1550, che provvede pel ritiro delle monete divisionali d'argento;
Veduti i decreti Luogotenenziali 9 dicembre 1917, n. 1990, 24 marzo 1918, n 413, 18 agosto 1918, n. 1287, 12 dicembre 1918 n.,1940 e 27 aprile 1919, n. 695, per effetto dei quali è stato successivamente prorogato fino a tutto il 30 settembre 1919 il termine utile per la presentazione al cambio delle monete stesse;
Ritenuta l'opportunità di accordare una ulteriore proroga per tal cambio;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro delle poste e dei telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine utile per la presentazione al cambio delle monete divisionali di argento stabilito dal decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 695, al 30 settembre 1919, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1920.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

Nitti - Schanzer - Chimienti.

Visto, Il guardasigilli: Mortara.