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REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1919, n. 2373

Che migliora il trattamento di pensione nei riguardi del personale delle ferrovie dello Stato. (019U2373)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/1920
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1921, n. 369 (in G.U. 13/04/1921, n. 87).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 6-1-1920
al: 29-2-1920
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro dei trasporti marittimi  e  ferroviari,
di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le entrate  per  il  servizio  delle  pensioni  e  dei  sussidi  al
personale delle ferrovie dello Stato sono costituite, a  partire  dal
1° luglio 1919: 
 
      a) dalla ritenuta ordinaria del 6 per cento; 
 
    1° sullo stipendio lordo e sulla paga  ragguagliata  ad  anno  da
prelevarsi per tutta la durata del servizio stabile ed in prova degli
agenti; 
 
    2° sugli assegni, purche' l'Amministrazione ferroviaria li  abbia
dichiarati parte integrante dello stipendio o della paga; 
 
    3° sulle competenze accessorie che sono corrisposte al  personale
viaggiante ed ai  capi  deposito  in  relazione  alle  loro  speciali
attribuzioni: le quali  competenze,  agli  effetti  dell'applicazione
della ritenuta, sono commisurate in una somma uguale al  terzo  dello
stipendio o della paga ragguagliata ad anno per gli  appartenenti  al
ruolo del personale dei treni, nonche' per i capi deposito ed in  una
somma, uguale alla meta' dello stipendio o della paga ragguagliata ad
anno, per i macchinisti dei treni  a  vapore  od  elettrici  e  delle
tradotte e manovre, per i fuochisti, nonche' per gli  assistenti  dei
treni elettrici; 
 
    4° sulle competenze accessorie corrisposte al restante personale,
le quali  sono  commisurate,  agli  effetti  dell'applicazione  della
ritenuta, al dieci per cento dello stipendio o paga, con un minimo di
L. 300 ad un massimo di L. 800 annue; 
 
    5° sull'ammontare del compenso mensile per  alloggio  corrisposto
agli  agenti  che  vi  hanno  diritto  in  base   alle   disposizioni
regolamentari; 
 
      b) dalle ritenute straordinarie di cui  all'art.  6  del  testo
unico di legge 22 aprile 1909, n. 229; 
 
      c) dal concorso dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato
ai sensi dell'art. 17 del presente decreto; 
 
      d) dagli interessi del patrimonio esistente al 30 giugno 1919; 
 
      e) dagli interessi sui capitali formati colle entrate suddette.