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REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1919, n. 2239

Che istituisce una Cassa nazionale del notariato, aumenta gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo 1° della tabella annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato, ed apporta altre modificazioni alla stessa legge circa l'applicazione della pena disciplinare della sospensione e la definizione, in via transitoria, dei concorsi a posti notarili. (019U2239)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-1-1920
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge  16  febbraio  1913,  n.  89,  sull'ordinamento  del
notariato e la tariffa annessa; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 27 giugno  1915,  n.  1023,  nella
parte concernente la sospensione dei concorsi per  la  provvista  dei
posti notarili vacanti; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917,  n.  879,  per  la
costituzione di un fondo comune fra i notari di ciascun collegio  del
Regno; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del  Nostro  guardasigilli  ministro  segretario  di
Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti,  di  concerto
coi ministri del tesoro e delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Gli onorari ed i diritti  accessori  stabiliti  dal  capo  I  della
tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio
1913, n. 89, sono aumentati del 50%. 
 
  Per la determinazione degli onorari, gli atti  privati  autenticati
da notaro sono  parificati  a  quelli  ricevuti  in  forma  pubblica,
restando  soppressa  ogni  contraria   disposizione   della   tariffa
medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8. 
 
  Gli onorari  stabiliti  nell'art.  6  della  tariffa  anzidetta  si
applicano,  coll'aumento  sopra  stabilito,  anche  ai   verbali   di
assemblee ricevuti in forma pubblica  per  gli  aumenti  di  capitale
sociale e per la emissione di  obbligazioni  sull'importo  rispettivo
dell'aumento o della emissione.