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REGIO DECRETO 4 settembre 1919, n. 1620

Che detta norme per l'autorizzazione a Banche estere desiderose di impiantare sedi e succursali nel Regno. (019U1620)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal: 1-10-1919
al: 31-12-1993
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dei poteri conferiti al Governo  dalla  legge  22  maggio
1915, n. 671; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  il
tesoro, di concerto coi ministri di grazia e giustizia, degli  affari
esteri, delle finanze e dell'industria, commercio e lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'impianto di sedi e succursali di banche straniere  in  Italia  e'
subordinato al conseguimento della relativa autorizzazione  da  parte
del ministro del tesoro. 
 
  Le Banche straniere, che domandino  tale  autorizzazione,  dovranno
unire alla loro domanda l'atto costitutivo e lo statuto  ed  indicare
l'ammontare  del  capitale  che  intendono  assegnare  alla  speciale
gestione nel territorio del Regno e le  persone  che  dirigeranno  ed
amministreranno tali sedi e succursali. 
 
  Le  eventuali  variazioni,  che  avvenissero   successivamente   al
conseguimento  della  chiesta  licenza,  dovranno  parimenti   essere
comunicate al ministro del tesoro.