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REGIO DECRETO 2 settembre 1919, n. 1588

Che detta norme per la riassunzione degli avventizi delle ferrovie dello Stato che abbiano lasciato il servizio per la chiamata alle armi. (019U1588)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/10/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 2-10-1919
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Visto l'art. 1 (l'ultimo  comma)  del  decreto  Luogotenenziale  13
agosto 1917, n. 1393; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Su  proposta  del  Nostro  ministro  dei  trasporti   marittimi   e
ferroviari, di concerto col ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli avventizi delle ferrovie dello Stato assunti  anteriormente  al
24 maggio 1915, che abbiano lasciato il servizio per la chiamata alle
armi, purche' abbiano i requisiti prescritti dal regolamento, saranno
riassunti in servizio entro venti giorni  dalla  presentazione  della
domanda di riassunzione. 
 
  La domanda di riassunzione deve essere fatta entro  un  mese  dalla
data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  o  dalla  data   del
congedamento.