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DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 aprile 1919, n. 496

Che stabilisce le indennità giornaliere di viaggio e di permanenza da corrispondersi ai graduati ed agli agenti del personale di custodia inviati in servizio temporaneo fuori della loro ordinaria residenza. (019U0496)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/01/1923)
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Testo in vigore dal: 25-1-1923
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata e delle facolta'  conferite
al Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Visto il regolamento 24 marzo 1907, n.  150,  per  il  corpo  degli
agenti di custodia; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario  di  Stato  per  gli  affari
dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  coi
ministri del tesoro e dei trasporti marittimi e ferroviari; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Ai graduati  ed  agenti  del  personale  di  custodia,  inviati  in
servizio,  temporaneo  fuori  della  loro  ordinaria  residenza,   in
conformita' delle disposizioni dell'art. 221 del regolamento 24 Marzo
1907, n. 150, saranno corrisposte per ogni giornata  di  viaggio,  di
andata e ritorno e di permanenza, le seguenti indennita' giornaliere: 
 
     comandanti e capiguardia, L. 7,00; 
 
     sottocapi, L. 6,00; 
 
     guardie scelte e guardie, L. 4,00. ((1)) 
 
  Le suindicate indennita' saranno ridotte alla meta' per  i  servizi
provvisori di durata superiore al mese. 
 
  Ai graduati ed agenti inviati all'ospedale militare per  visita  di
riforma, ed a  quelli  che  si  recano  ai  Consigli  provinciali  di
disciplina, per essere da questi giudicati,  saranno  corrisposte  le
dette indennita' per le sole giornate di viaggio. 
 
  Tanto le indennita' del primo mese che quelle di  maggiore  durata,
saranno elevate di lire tre (L. 3) nei casi in cui i graduati  o  gli
agenti non possano essere aggregati alle caserme  degli  stabilimenti
carcerari nei quali sono inviati a prestare servizio temporaneo. 
                                                                ((1)) 
 
  E' loro dovuta, inoltre, l'indennita' chilometrica di L. 0,50 sulle
vie  ordinarie  quando  i  mezzi  di  trasporto  non  siano   forniti
dall'Amministrazione, ovvero non venga corrisposto  il  rimborso  del
prezzo del biglietto, aumentato di 2/10 nei trasporti in automobile o
con altri  veicoli  a  trazione  meccanica  senza  guida  di  rotaie,
destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio. 
 
  Qualora esigano piu' classi, ai graduati e' corrisposto il rimborso
del prezzo del biglietto per la classe superiore. 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio D.L. 4 gennaio 1923, n. 4, convertito senza  modificazioni
dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, commi 1 e
2) che "La diaria spettante agli agenti di custodia delle carceri per
i servizi fuori residenza ed in occasione di  trasferimenti,  di  cui
agli articoli 1 e 2 del suddetto  decreto  Luogotenenziale  3  aprile
1919, n. 496, e' elevato a L. 12 pei comandanti e capoguardia, a L. 9
poi sotto-capiguardia e a L. 6 per le guardie scelte e le guardie. 
  Tale indennita' e' ulteriormente  aumentata  di  L.  6  giornaliere
quando i graduati e gli agenti  non  possono  essere  aggregati  agli
stabilimenti carcerari nei quali sono  inviati  a  prestare  servizio
temporaneo".