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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 9 marzo 1919, n. 350

Che detta norme per la compilazione dei regolamenti circa l'utilizzazione dei pascoli montani appartenenti ai Comuni ed agli enti agrari e morali in genere. (019U0350)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 11-4-1919
al: 15-12-2009
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Viste le leggi 20 giugno 1877, n. 3917, e 2 giugno 1910, n. 277; 
 
  Visto il decreto-legge 6 maggio 1915, n. 589; 
 
  Visto il decreto-legge 4 ottobre 1917, n. 1605; 
 
  Ritenuta la necessita' di coordinare e  integrare  i  provvedimenti
diretti al miglioramento dei pascoli montani; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per  l'agricoltura,
di concerto coi ministri segretari di Stato per l'interno, e  per  il
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Entro un anno dalla pubblicazione del presente  decreto-legge,  gli
ispettori  forestali,  d'accordo  con  i  direttori  delle   cattedre
ambulanti   di   agricoltura,   compileranno   i   regolamenti    per
l'utilizzazione dei pascoli montani appartenenti ai Comuni, agli enti
agrari e morali in genere, di che all'art. 8  del  Nostro  decreto  4
ottobre  1917,  n.  1605,  al  fine  di   assicurare   il   razionale
sfruttamento dei pascoli medesimi e di promuovere lo  sviluppo  della
pastorizia. 
 
  I regolamenti conterranno anche  i  piani  sommari  dei  lavori  di
miglioramento dei pascoli, di che all'art. 2  del  Nostro  decreto  6
maggio 1915, n. 589.