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DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 febbraio 1919, n. 150

Che ripartisce l'assegnazione straordinaria di un miliardo, autorizzata dall'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per l'esecuzione di opere di bonifica, porti, strade, ponti e di altre opere pubbliche. (019U0150)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/07/1923)
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Testo in vigore dal: 1-8-1923
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visti i Nostri decreti 17 novembre 1918, n. 1698; 22 dicembre 1918,
n.  2066  e  6  febbraio  1919,  concernente  costruzione   di   case
economiche; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il  tesoro,  di
concerto con quello dei lavori pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  L'assegnazione straordinaria di lire un miliardo, da stanziarsi nel
bilancio del Ministero dei  lavori  pubblici,  giusta  l'art.  7  del
citato Nostro decreto 17 novembre 1918, n. 1698, e'  ripartita,  come
segue: 
 
    a) L. 11,000,000 per lavori di sistemazione  e  miglioramento  di
ponti e strade nazionali nelle varie Provincie del Regno,  eccettuate
quelle di Basilicata e Calabria  dipendenti  dalle  leggi  27  giugno
1897, n. 246; 25 febbraio  1900,  n.  56  (art.  1,  lettera  c);  27
dicembre 1903, n. 514 (art. 1); 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett.
f); 14 maggio 1906, n. 198 (art. 1, lettere c e d); 6 giugno  1907,n.
300 (art. 1, lett. d); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lettera a);  24
dicembre 1908, n. 747, (art. 3); 13 aprile 1911, n. 311 (articoli 1 e
15, lett. h), 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lettera a) e  19  luglio
1914, n. 769 (art. 2, lett. a) e dai RR. decreti 22  settembre  1914,
n. 1026 (art. 3, lettera a) e 1° aprile 1915, n. 426; (7) 
 
    b) L. 25,000,000 per le opere stradali nelle varie Provincie  del
Regno, escluse quelle di  Basilicata  e  Calabria,  dipendenti  dalle
leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno  1906,
n. 238 (art. 4); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera e), 5  aprile
1908, n. 126 (art. 1, lettera b); 30 giugno 1909,  n.  407  (art.  1,
lettera d) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lettere c) ed  e)  e  dai
Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art.  3,  lettera  b)  e  1°
aprile 1915, n. 426; (7) (12) 
 
    c)  L.  10,000,000  pel  concorso  dello  Stato  per  le   strade
provinciali di 1ª e 2ª serie di cui nelle leggi 27  giugno  1869,  n.
5147, e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di  cui  nell'elenco
III della legge 23 luglio 1881, n. 333, e per il tratto dal  piazzale
della stazione di Baschi all'incontro colla strada Cassia Orvietana a
complemento della strada provinciale inscritta al n. 199  dell'elenco
medesimo, che si costruiscono dalle Provincie  direttamente;  di  cui
lire 2,000,000, riservati per le strade da costruirsi nelle provincie
di Grosseto e Pisa (circondario di Volterra); (12) 
 
    d) L. 5,000,000 pel concorso  dello  Stato  per  l'esecuzione  di
opere di  sistemazione,  nuova  costruzione,  e  completamento  delle
strade di cui all'art. 9, lettera c), del decreto  Luogotenenziale  4
ottobre 1917, n.  1679  modificato  col  decreto  Luogotenenziale  30
giugno 1918, n. 1019; (13) 
 
    e) L. 35,000,000 per la costruzione  o  ricostruzione  di  strade
comunali rotabili o mulattiere per  allacciare  alla  esistente  rete
stradale i Comuni attualmente  isolati  in  tutte  le  Provincie  del
Regno, eccettuate quelle di Basilicata e Calabria e quelle di accesso
alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio  1903,  n.
312, e dal decreto-legge 19 agosto 1915, n.  1371,  e  costruzione  o
ricostruzione di strade comunali rotabili  o  mulattiere  dirette  ad
allacciare alla  esistente  rete  stradale  le  frazioni  attualmente
isolate  dei  Comuni  delle   Provincie   meridionali   continentali,
eccettuate la  Basilicata  e  la  Calabria,  della  Sicilia  e  della
Sardegna (articoli 53 e 54 della legge 15  luglio  1906,  n.  383,  e
articoli 2 e 3 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917,  n.  1679,
modificato con decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019);  (1)
(2) (7) (12) 
 
    f) L. 110,000,000 per opere di sistemazione e completamento della
navigabilita' del Po,  e  di  allacciamento  ai  laghi  lombardi,  di
costruzione e sistemazione dei relativi porti, di completamento della
rete navigabile veneta, e per la navigabilita' dell'Arno e del Tevere
a monte di Roma; (6) (9) (13) (14) (15) ((16)) 
 
    g) L.  9,000,000  per  la  sistemazione  idraulico-forestale  nei
bacini montani dei corsi d'acqua (art. 6 comma a)  ed  art.  9  della
legge 22 dicembre 1910, n. 919 e lettera a)  n.  2  della  tabella  C
annessa alla legge medesima); (1) (10) 
 
    h) L.  10,000,000  per  la  sistemazione  idraulico-forestale  di
pianura e dei  bacini  montani  dei  corsi  d'acqua  nelle  provincie
meridionali continentali, eccettuate la  Basilicata  e  la  Calabria,
nella Sicilia e nella  Sardegna  (art.  9,  lettera  c)  del  decreto
Luogotenenziale 4 ottobre  1917;  n.  1679,  modificato  col  decreto
Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019); (1) (2) (10) 
 
    i) L. 1,000,000 per l'impianto dei  nuovi  uffici  idrografici  e
meteorologici di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 17 giugno
1917, n. 1055; 
 
    l) L. 70,000,000 peri lavori di riparazione e sistemazione  delle
opere idrauliche di lª e  2ª  categoria  nelle  varie  Provincie  del
Regno, eccettuate quelle venete e di Mantova, dipendenti dalle  leggi
30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettera k); 21 giugno  1906,  n.  238
(art. 2, lettera a); 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lettera a); 22
dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma b) e d) e tabella C (lettera b),
n. 4 (parte) e 5, e lettera d), n. 9); 20 marzo 1913, n. 215 (art. 3,
lettera c) e d); da R. decreto 30 dicembre 1913,  n.  1435  (art.  3)
dalla legge 19 luglio 1914, n. 769  (art.  2,  lettera  c);  dai  RR.
decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lettera c), e  1°  aprile
1915 n. 426, e dal  decreto  Luogotenenziale  11  novembre  1415,  n.
1655); (5) (3) 
 
    m) L. 20,000,000 per opere idrauliche di 3ª, 4ª  e  5ª  categoria
nelle varie provincie  del  Regno,  eccettuate  quelle  venete  e  di
Mantova - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 8, 9, e 11  del
testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e dell'art.  22  della  legge  13
luglio 1911, n. 774; provvedimenti relativi al buon regime dei  fiumi
e torrenti, e sussidi ad opere idrauliche  in  virtu'  dell'art.  321
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (art. 6,  comma  c)  e
tabella C lettera c) n. 7 della legge 22 dicembre  1910,  n.  919,  e
art. 1 della legge 13 aprile 1911, n. 311, Regio  decreto  1°  aprile
1915, n. 426 e decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635; 
 
    n)  L.  1,000,000  per  la  sistemazione  montana,  idraulica   e
forestale  dei  torrenti  Cetara,  Erchia,  Reginna  Major,  Canneto,
Reginna Minor e Dragoni; consolidamento delle  frane  e  dei  valloni
lungo la costiera amalfitana; sistemazione dei valloni  e  dei  corsi
d'acqua del monte Epomeo nell'isola d'Ischia (Napoli) e  sistemazione
del bacino montano del fiume Calore in provincia di Salerno (leggi 13
aprile 1911, n. 311, art. 2, lettera b) e 20 marzo 1913, n. 275, art.
3, lettera a); (3) 
 
    o)  L.  36,000,000  opere  di  bonificazione  di   1ª   categoria
dipendenti dal testo unico di  legge  sulle  bonificazioni  22  marzo
1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907,  n.
300 (art. 1, lettera g); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1,  lettera  c);
24 dicembre 1908, n. 747 (art. 2); 30 giugno 1909, n.  407  (art.  1,
lettera f); 13 luglio 1910, n. 466 (art. 51 e tabella A, lettera  a),
n. 7); 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 1, comma 4°); 13  aprile  1911,
n. 311 (art. l); 20 giugno 1912, n. 712 (art.  1,  lettera  a)  e  20
marzo 1913, n. 215 (art. 3, lettera d)  e  8  aprile  1915,  n.  477,
giusta l'annessa tabella; (3) ((16)) 
 
    p) L. 14,000,000 per il fondo  di  riserva  per  provvedere  alle
spese indicate nell'art. 66 del testo  unico  della  legge  22  marzo
1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in
base al disposto della legge stessa e di quelle 5 aprile 1908, numero
126, e 30 giugno 1909, n. 407; (3) 
 
    q) L. 8,000,000 per la costruzione di strade comunali  occorrenti
al  bonificamento  dell'Agro  romano  e  retribuzione  ai  condannati
impiegati nella costruzione delle medesime (art. 35  della  legge  10
novembre 1905, n. 647); 
 
    r) L. 150,000,000 per le opere marittime  nelle  varie  Provincie
del Regno, eccettuate quelle calabresi  e  venete,  dipendenti  dalle
leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 17 giugno  1892,  nn.  279  e  281;  2
agosto 1897, numero 349; 25 febbraio 1900, n. 56; 19 giugno 1902,  n.
275; 27 dicembre 1903, n. 514; 13 marzo 1904, n. 102; 30 giugno 1904,
n. 293; 14 luglio 1907, n. 542; 12 giugno 1910,  n.  297;  13  luglio
1910, n. 466 (art. 49 lettera a) e art. 51 tabella A, lettera  a)  n.
4); 13 aprile 1911, n. 311 (articoli 1 e 15,  lettera  m);  4  aprile
1912, n. 297 (art. 4, lettere g), h), i), k) e 8 aprile 1915,  numero
477; (1) (2) (4) (6) 
 
    s) L. 4,000,000 per acquisto dell'area e  costruzione  del  nuovo
edificio del Ministero dei lavori pubblici (articoli 37  e  38  della
legge 11 luglio 1907, n. 502 e art. 1, lettera  c),  della  legge  30
giugno 1909 n. 407, e art. 15, lettera  d),  della  legge  13  aprile
1911, n. 311, e decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1082; 
 
    t) L. 31,000,000 per le opere in Roma dipendenti dalle  leggi:  2
luglio 1890, n. 6936; 20 luglio 1890, n. 6980;  28  giugno  1892,  n.
299; 6 agosto 1893, n. 458; 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900,
n. 56; 27 dicembre 1903, n. 514; 30 giugno  1904,  n.  293  (art.  1,
lettere b), c) e d); 6 giugno 1907, n. 300; 11 luglio  1907,  n.  502
(art. 1, lettere b) e c); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettere  a)
e b); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lettere a), b) e c); 4  aprile
1912, n. 297 (art. 4, lettere l) e  m)  e  19  luglio  1914,  n.  769
(articolo 2, lettera  d)  e  5);  8  aprile  1915,  n.  477;  decreto
Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1676, nonche' per  le  opere  di
collegamento del nuovo porto di Ostia col Tevere; (9) ((15)) 
 
    u) L. 9,000,000 per le opere di correzione dei corsi d'acqua e di
bonificazione dell'isola di Sardegna autorizzate dalle leggi 2 agosto
1897, n. 382, 7 luglio 1902, n.  333,  e  28  luglio  1902,  n.  342,
modificate dalla legge 14 luglio 1907, n. 562, dall'art.  1,  lettera
g) della legge 30 giugno 1909, n. 407, e dalla legge 5  giugno  1912,
n. 712 (art. 1, lettera c) e dal R. decreto 22 settembre 1914, numero
1026 (art. 3, lettera d) e dalla legge 8 aprile 1915, n. 477; 
 
    v) L. 90,000,000 per la costruzione ed esercizio  dell'acquedotto
pugliese e rimboschimento del bacino  ideologico  del  Sele  e  spese
inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (leggi 26
giugno  1902,  n.  245,  e  8  luglio  1904,  n.   381,   e   decreto
Luogotenenziale 11 novembre 1915, numero 1635); 
 
    x) L.  1,000,000  pei  lavori  di  costruzione,  sistemazione,  e
miglioramento di ponti e strade nazionali nella Basilicata  (leggi  3
luglio 1902, n. 297; 9 luglio  1908,  n.  445,  art.  10,  e  decreto
Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 989); 
 
    y)  L.  2,000,000  per  le  strade  provinciali  sovvenute  nella
Basilicata (leggi 3 luglio 1902, n. 297; 31 marzo 1904, n. 140,  art.
51, lettera a), e 9 luglio 1908, n. 445); 
 
    z) L. 1,000,000 per le strade comunali obbligatorie da ultimare e
sistemare nella Basilicata (leggi 31 marzo 1904,  n.  140,  art.  51,
lettera b); 9 luglio 1908, n. 445, art. 11,  lettera  a),  e  decreto
Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 989); 
 
    z-1) L. 1,000,000 per le strade  da  costruire  e  sistemare  per
allacciare alla esistente rete stradale i Comuni  e  le  frazioni  di
Comuni ora isolati nella Basilicata (leggi  31  marzo  1904,  n.  140
(art. 51, lettera c), e 9 luglio 1908, n. 445 (art. 11, lettera b); 
 
    z-2) L. 4,000,000 per la  sistemazione  idraulica  montana  e  di
pianura dei corsi d'acqua nella Basilicata (legge 31 marzo  1904,  n.
140 art. 46); 
 
    z-3) L. 6,000,000  pei  lavori  di  consolidamento  delle  frane,
risanamento  degli  abitati  e  fornitura  di  acqua  potabile  nella
Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140, art. 56 e 9 luglio 1908,  n.
445, art. 11 lettera c), e decreti Luogotenenziali 13 giugno 1915, n.
989 e 27 giugno 1915, n. 1081); 
 
    z-4) L. 500,000 per la costruzione di un fabbricato in Potenza  a
sede degli uffici pubblici governativi (leggi 9 luglio 1908, n.  445,
art. 12, e 4 aprile 1912, n. 297, art. 4, lettera q), e R. decreto 22
settembre  1914,  n.  1026,   art.   3,   lettera   e),   e   decreto
Luogotenenziale 13 giugno 1915, numero 989); 
 
    z-5) L. 4,000,000 per le  bonifiche  nella  Basilicata  (legge  7
luglio 1902 n. 333); 
 
    z-6) L. 500,000 per imprevisti  per  le  opere  nella  Basilicata
(legge 31 marzo 1904, n. 140, art. 59); 
 
    z-7) L. 35,000,000 pei lavori di sistemazione e miglioramento  di
ponti e strade nazionali nelle provincie calabresi (legge  30  giugno
1904, n. 293) articolo 1 lettera f); (6) 
 
    z-8) L. 20,000,000  per  le  strade  Comunali  obbligatorie  gia'
iniziate da ultimare e sistemare nelle provincie calabresi (leggi  25
giugno 1906, n. 255; 6 giugno 1907, n. 300, art. 6, e 30 giugno 1908,
numero 302, art. 4); 
 
    z-9) L. 5,000,000 per le strade comunali occorrenti ad allacciare
alla esistente rete stradale i Comuni e le  frazioni  di  Comuni  ora
isolati nelle provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255); 
 
    z-10) L. 10,000,000  per  le  strade  comunali  di  accesso  alle
stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai  porti
nelle provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255,  e  art.  12
della legge 21 luglio 1910, n. 589); 
 
    z-11) L. 9,000,000 per le opere di bonificazione nelle  provincie
calabresi (testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n.
195, e leggi 7 luglio 1902, n. 333, 25 giugno 1906, n. 255 e 6 giugno
1907, n. 300 (art. 1, lettera g); 
 
    z-12)  L.  6,000,000  per  le  opere  marittime  nelle  provincie
calabresi (leggi 14 luglio 1889, n. 6280, 13 marzo 1904, n.  102;  25
giugno 1906, n. 255; 14 luglio 1907, n. 542, 13 luglio 1910,  n.  466
(art. 49, lettera b) e art. 51 e tabella A, lettera a), numeri 6 e 8)
e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lettera r); (11) 
 
    z-13) L.  10,000,000  pel  consolidamento  di  frane  minaccianti
abitati nelle provincie calabresi (leggi 25 giugno 1906, n. 255  e  9
luglio 1908, n. 445; articoli 38 o 39 e  decreto  Luogotenenziale  27
giugno 1915, n. 1081); 
 
    z-14) L. 15,000,000 pei  lavori  di  riparazione  e  sistemazione
delle opere idrauliche di 1ª o 2ª categoria nelle provincie venete  e
di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1,
lettera k), 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2 lettera a), 5 maggio 1907,
n. 257 (art. 15), 29 dicembre 1907, n, 810 (art.  1  lettera  a),  22
dicembre 1910, n. 919 (art. 6 comma b) e d) e tabella C lettera d) n.
8), del Regio decreto 30 dicembre 1913, n. 1435 (art. 3), della legge
19 luglio 1914, n. 769 (art.  2  lettera  c),  dei  Regi  decreti  22
settembre 1914, n. 1026 (art. 3 lettera g) e 1° aprile 1915, n. 426 e
decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635; (3) 
 
    z-15) L. 4,000,000 per le  opere  idrauliche  di  3ª,  4ª,  e  5ª
categoria nelle provincie venete e di Mantova. Concorsi e  sussidi  a
termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173; nn.
2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304; provvedimenti  relativi
al buon regime dei fiumi e torrenti; e sussidi ad opere idrauliche in
virtu' dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
F, (art. 6 comma c), tabella C, lettera  c),  n.  6  della  legge  22
dicembre 1910, numero 919,  e  decreto  Luogotenenziale  11  novembre
1915, n. 1635); 
 
    z-16) L. 20,000.000 per le opere marittime nelle provincie venete
e di Mantova in dipendenza delle leggi 14 luglio 1889, e  successive;
(1) 
 
    z-17) L. 3,000,000 pel consolidamento di  frane  minaccianti  gli
abitati, cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie  di
Basilicata e Calabria,  e  spostamenti  degli  abitati,  comprese  le
Provincie suddette (tabelle D, ed E, ed art. 62, lettere a), b) e c),
della leggo 9 luglio 1908 n. 445; art. 9, lettere a) e b) della legge
30 giugno 1909, n. 407; art. 15, lettera l) (nn. 1,  2,  e  3)  della
legge 13 aprile 1911, n. 311, e  decreto  Luogotenenziale  27  giugno
1915, n. 1081); 
 
    z-18) L. 6,000,000 pei lavori di riparazione di strade  nazionali
resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane  e  opere
di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei  fiumi  e  dei
torrenti (leggi 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, numero  298;  8
luglio 1903, n. 311; 7 luglio 1904, n. 313; 29 dicembre 1904, n. 674;
29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lettera d); 24  dicembre  1908,  n.
747 (art. 1,); 13 aprile 1911, n. 311 (articolo 15,  lettera  g);  R.
decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (art. 1, lettera a); leggi 4 aprile
1912, n. 297 (art. 4, lettera s) e 19 luglio 1914, n.  679  (art.  2,
lettera e) e R. decreto 22 settembre 1914, n. 1026 (art.  3,  lettera
i) e decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081; (7) 
 
    z-19) L. 6,000,000 pei sussidi per opere di difesa degli  abitati
e delle opere stradali provinciali e comunali contro le  frane  e  la
corrosione di fiumi e torrenti e per il ripristino delle opere stesse
e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene
e frane (fondo riunito in  dipendenza  dell'art.  7  della  legge  19
luglio 1909, numero 507; leggi 22 dicembre 1910, n. 919, articolo  6,
comma e), in parte, e tabella C lettera e), n. 12, e 4  aprile  1912,
n. 297 (art. 4 lettera u), e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2,  lettera
f), R. decreto 22 settembre 1914, n. 1026  (art.  3,  lettera  l),  e
decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, (art. 1 lettera  f);
(9) (12) 
 
    z-20) L. 3,000,000 pel concorso dello Stato per la  ricostruzione
di ponti nelle strade provinciali e comunali e  per  l'esecuzione  di
opere di consolidamento di frane e di difesa  delle  strade  medesime
nelle Provincie  meridionali  continentali,  nella  Sicilia  e  nella
Sardegna (art. 9, lettera d) del decreto  Luogotenenziale  4  ottobre
1917, n. 1879, modificato col decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918,
n. 1019); 
 
    z-21) L. 18,000,000 per provvedere ai bisogni  ed  opere  urgenti
nelle localita'  danneggiate  dal  terremoto  del  13  gennaio  e  10
novembre 1915, 21, 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre  1916
nelle  provincie  di  Aquila,  Ascoli  Piceno,  Campobasso,  Caserta,
Chieti, Perugia, Roma e Teramo (Regi decreti 14 gennaio 1915,  n.  8,
21  gennaio  1915,  n.  97,  29  aprile  1915,  n.  574   e   decreti
Luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1110, 14 ottobre 1915 n.  1531,  3
febbraio 1916, n. 142, 3 settembre 1916, n. 1250; 11  febbraio  1917,
n. 262 e articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 31  maggio  1917,
n. 1028); 
 
    z-22) L. 10,000,000 per la ricostruzione degli  edifici  pubblici
danneggiati o distrutti dai terremoti di cui alla precedente  lettera
z-21); 
 
    z-23) L. 1,000,000 per spese per bisogni ed opere  urgenti  nelle
localita' colpite dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916, nelle
provincie di Pesaro e Forli' (decreto Luogotenenziale 20 agosto 1916,
n.  1014,  e  art.  1,  lettere  a),  b),  c)  e   d)   del   decreto
Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056); 
 
    z-24)  L.   5,000,000   per   provvedere   alla   riparazione   e
ricostruzione  delle  opere  di  bonifica  idraulica  danneggiate   o
distrutte  in  dipendenza  della   guerra   (art.   1   del   decreto
Luogotenenziale 22 dicembre 1918, numero 2066); 
 
    z-25) L. 50,000,000 per  la  costruzione  di  case  economiche  e
casette popolari di cui all'art.  1  del  decreto  Luogotenenziale  6
febbraio 1919; (2) 
 
    z-26)  L.  95,000,000  per  la  costruzione  di  strade   ferrate
dipendenti dalle leggi 21 luglio 1911, nn. 846 e 848; 13 aprile 1911,
n. 258; 19 luglio 1909, n. 518; 12 luglio 1908, n. 444  e  precedenti
(tabella C annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297); dalla legge  26
giugno 1913, n. 764 (art. 6); dai Regi decreti 1° novembre  1914,  n.
1244 e 1°  aprile  1915,  n.  426;  dal  decreto  Luogotenenziale  12
settembre 1915, n. 1503; dai decreti Luogotenenziali 1  e  13  giugno
1916, nn. 970 e 971; dalla legge 27 aprile 1916, n. 551 e dal decreto
Luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 342. (1) (4) (6) (11) 
 
    Z  27)  L.  1.000.000  per  la  sistemazione  dei  torrenti   che
attraversano l'abitato di Modica, in provincia di  Siracusa  (art.  3
della legge 8 luglio 1903, n. 311; art. 4 della legge 3 luglio  1904,
n. 313; articolo 6, comma e, in parte, e tab.  C,  lett.  e,  n.  10,
della legge 22 dicembre 1910, n. 919); 
 
    Z 28) L. 100.000 per il completamento del canale deviatore  delle
acque del Picone allo scopo di evitare l'interramento  del  porto  di
Bari ed il ripetersi di inondazioni a danno di quella citta' e  delle
circostanti campagne (art. 1°, lett. F) del  decreto  Luogotenenziale
11 novembre 1915, n. 1635). 
 
    z-29) L. 250.000 per la costruzione e l'arredamento degli edifici
per gli insegnamenti delle discipline idrauliche e loro  applicazione
presso la R. scuola di  applicazione  per  gli  ingegneri  di  Padova
(articolo 6, comma c) e tabella G, lettera e) e n. 11 della legge  22
dicembre 1910, n. 919); 
 
    z-30) L. 1.000.000 per provvedimenti diretti ad alleviare i danni
arrecati dal terremoto dell'8 maggio 1914  in  provincia  di  Catania
(art. 1 della legge 19 luglio 1914, n. 761). 
 
    z-31) lire 1.000.000 per provvedere ai lavori  di  sgombro  e  di
provvisorio  riattamento  delle  strade  interne  ed  esterne,   alla
demolizione o al puntellamento delle case danneggiate, all'attuazione
di provvisori mezzi di comunicazione o  ad  altri  bisogni  ed  opere
urgenti di interesse sia comunale che provinciale  nei  Comuni  delle
provincie di Napoli e Salerno danneggiati dalle alluvioni dell'ultimo
quadrimestre 1910 (R. decreto 20 novembre 1910, n.  850  e  legge  13
aprile 1911, n. 311, art. 2, lett. a); 
 
    z-32) lire 2.000.000 per provvedere alle opere di  ristabilimento
nei fiumi, laghi e canali navigabili  delle  Provincie  venete  e  di
Mantova (legge 2 gennaio 1910, n.  9,  art.  35  e  Regi  decreti  22
settembre 1914 n. 1026 (art. 3, lett. f) e 1° aprile 1915, n.  426  e
decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635). 
 
    Lettera z-43. Concorso dello Stato nella spesa  prevista  per  la
costruzione di un ponte sul Tagliamento fra Spilimbergo e Dignano  da
eseguirsi dall'Amministrazione provinciale di Udine . . . + 1,200,000
- 
 
    Lettera  z-44.  Contributo  dello  Stato  nella  spesa   per   la
costruzione del nuovo porto di Milano e per le opere di miglioramento
della darsena di Porta Ticinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+ 1,000,000 -. 
 
    --------------- 
    Tot. L. 1,000,000,000 
    --------------- 
                                                         (8) (9) (11) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio Decreto 7 agosto 1919, n. 1478 ha disposto: 
  -(con l'art. 1, comma 1)  che  "La  maggiore  assegnazione  di  cui
all'art. 1, lettera e), del citato decreto Luogotenenziale 7 febbraio
1919, n. 150, e' accresciuta della somma di L. 10.000.000". 
  -(con l'art. 1, comma  3)  che  "Sono  diminuite  di  L.  2.000.000
ciascuna le maggiori assegnazioni di cui alle  lettere  g)  ed  h)  e
rispettivamente  di  L  2.100.000  e  di  L.  5.000.000  le  maggiori
assegnazioni di cui alle successive lettere r) e z-26)  del  medesimo
art. 1 del preindicato decreto Luogotenenziale 7  febbraio  1919,  n.
150". 
  -(con l'art. 3, comma 1) che "Le assegnazioni di cui  alle  lettere
r) e z 16) dell'articolo 1° del decreto  Luogotenenziale  7  febbraio
1919, n. 150, potranno essere impiegate sia  per  l'esecuzione  delle
opere marittime designate nelle lettere stesse, sia per  l'esecuzione
di altre opere marittime e  forniture  inerenti  non  previste  nelle
leggi di autorizzazione indicate in quelle lettere". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Regio Decreto 2 ottobre 1919, n. 1928 ha disposto: 
  -(con l'art. 1, comma 1) che "La maggiore assegnazione di cui  all'
art. 1 lettera z-25) del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919,  n.
150, e' accresciuta di lire sei milioni (L. 6.000.000)". 
  -(con l'art. 1,  comma  3)  che  "Sono  diminuite  di  L  3.000.000
ciascuna le maggiori assegnazioni di cui alle lettere e) e r),  e  di
L. 1.250000 quella di cui alla lettera h) del  medesimo  art.  1  del
suindicato decreto Luogotenenziale". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il  Regio  D.L.  6  novembre  1919,  n.  2241,   convertito   senza
modificazioni dalla L. 17 aprile  1925,  n.  473,  ha  disposto  (con
l'art. 1, comma 2) la diminuzione  delle  seguenti  somme  su  quelle
stabilite dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n.
150: 
  lettera z-26 (ferrovie), L. 20,000,000; 
  lettera r (opere marittime), L. 40,000,000. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il  Regio  Decreto  7  agosto  1919,  n.  1478,   come   modificato
dall'Errata-Corrige in  G.U.  23/12/1919,  n.302,  ha  disposto  (con
l'art. 1, comma 1) che "La maggiore assegnazione di cui  all'art.  1,
lett. l), del citato decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150,
e' accresciuta della somma di L. 10.000.000". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il Regio Decreto 23 ottobre 1919, n. 2028 ha disposto : 
  -(con l'art. 1, comma 1) che "Le assegnazioni di cui  alle  lettere
l) e z-14) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 7  febbraio  1919,
n. 150, sono accresciute rispettivamente di  L.  5.000.000  e  di  L.
10.000.000". 
  -(con l'art. 1, comma 3) che "Sono diminuite delle  seguenti  somme
le assegnazioni  di  cui  al  medesimo  art.  1  del  citato  decreto
Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150: 
  n)  per  le  opere  marittime  nelle  varie  provincie  del  Regno,
eccettuate quelle calabresi  e  venete,  dipendenti  dalle  leggi  14
luglio 1889, n. 6280; 17 giugno 1892, nn. 279 e 281; 2  agosto  1897,
n. 349; 25 febbraio 1900, n. 56; 19 giugno 1902, n. 275; 27  dicembre
1903, n. 514; 13 marzo 1904, n. 102;  30  giugno  1904,  n.  293;  14
luglio 1907, n. 542; 12 giugno 1910, n. 297; 13 luglio  1910,  numero
466 (art. 49, lett. a) e art. 51 tabella A, lett. a) n. 4); 13 aprile
1911, n. 311 (articoli 1 e 15 lett. m); 4 aprile 1912, n.  297  (art.
4. lett. g), h), i), k), e 8 aprile 1915, n. 477 = L. 11.000.000; 
  o) per opere di bonificazione di 1ª categoria dipendenti dal  testo
unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900,  n.  195,  e  dalle
leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (art.  1,  lettera
g); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. c); 24 dicembre 1908, n. 747
(art. 2); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. f); 13  luglio  1910,
n. 466 (art. 51 e tabella A, lett. a), n. 7); 22  dicembre  1910,  n.
919 (art. 1, comma 4°); 13 aprile 1911, n. 311 (art.  1);  20  giugno
1912, n. 712 (art. 1, lett. a) e 20 marzo 1913, n. 215 (art. 3, lett.
d) e 8 aprile 1915, n. 477 = L. 3.000.000; 
  p) per il fondo di  riserva  per  provvedere  alle  spese  indicate
nell'art. 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195; e  ad
altre spese necessarie per le opere di bonifica in base  al  disposto
della legge stessa e di quelle 5 aprile 1908, n.  126,  e  30  giugno
1909, n. 407 = L. 4.000.000". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il Regio Decreto 11 dicembre 1919, n. 2503 ha disposto (con  l'art.
1, comma 1) che "L'assegnazione di cui all'art. 1,  lettera  f),  del
decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 per  opere  nuove  di
navigazione interna e' accresciuta di lire 15 000 000 per  contributo
dello  Stato  nella  spesa  di  L.  25.000.000  occorrente   per   la
costruzione    della    linea     navigabile     di     2ª     classe
Modena-Bomporto-Bondeno-Po". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1)  che  "Le  assegnazioni
per opere marittime di cui alla lettera r), per opere stradali  nelle
provincie calabresi di cui alla lettera z-7)  e  per  costruzione  di
strade ferrate di cui alla lettera z-26)  del  citato  articolo,  del
suindicato decreto Luogotenenziale, sono  in  corrispondenza  ridotte
rispettivamente di L. 3.000 000, L. 5.000.000 e L. 7.000.000". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il Regio Decreto 18 dicembre 1919, n. 2491 ha disposto (con  l'art.
1, commi 1 e 2) che "Le assegnazioni di cui alle lettere a)  e  z-18)
dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 7  febbraio  1919,  n.  150,
sono accresciute rispettivamente di L. 5.000.000 e di L. 4.000.000. 
  In conseguenza di detti aumenti sono diminuite  rispettivamente  di
L. 5.000.000 e di L. 4.000.000 le assegnazioni di cui alle lettere b)
ed e) del medesimo articolo 1 del citato  decreto  Luogotenenziale  7
febbraio 1919, n. 150". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il  Regio  Decreto  29  gennaio  1920,  n.  129  ha  disposto  (con
l'articolo unico, commi 1 e 2)  che  "Le  assegnazioni  di  cui  alle
seguenti lettere dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale  7  febbraio
1919, n. 150, sono accresciute  delle  somme  per  ciascuna  di  esse
controindicate: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Sono diminuite delle seguenti  somme  le  assegnazioni  di  cui  al
medesimo art. 1 del citato decreto Luogotenenziale 7  febbraio  1919,
n. 150: 
 
             Parte di provvedimento in formato grafico"
--------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il Regio Decreto 12 ottobre 1920, n. 1512 ha disposto  (con  l'art.
1, comma 1)  che  "Le  assegnazioni  di  cui  alle  seguenti  lettere
dell'articolo 1° del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150,
sono variate nella misura per ciascuna di esse controindicata: 
    
f) Opere di sistemazione e completamento della
    navigabilita' del Po, e di allacciamento ai
    laghi lombardi, di costruzione e di sistemazione
    dei relativi porti, di completamento della rete
    navigabile Veneta e per la navigabilita'
    dell'Arno e del Tevere a monte di Roma . . . . . . + 1,500,000.--
  t) Opere in Roma dipendenti dalle leggi 2 luglio
    1890, n. 6936; 20 luglio 1890, n. 6980; 28
    giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458; 14
    gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56: 27
    dicembre 1903, n. 514, 30 giugno 1904, n. 293
    (art. 16 lett. B C e D); 6 giugno 1907, n. 300;
    11 luglio 1907, n. 502 (art. 1° lett. b. e c.),
    30 giugno 1909, n. 407 (art. 1° 1ett. a e b); 13
    aprile 1911, n. 311 (art. 15 lett. a, b e c); 4
    aprile 1912, n. 207 (art. 4 lett. l e m) e 19
    luglio 1914, n. 769 (art. 2 lett. d e 5); 8
    aprile l9l5, n 477; decreto Luogotonenziale 11
    novembre 1915, D. 1676, nonche' per le opere di
    collegamento del nuovo porto di Ostia col Tevere . - 1,500,000.--
  z-19. Sussidi per le opere di difesa degli
    abitati e delle opere stradali, provinclali e
    comunali, contro le frane e la corrosione di
    fiumi e torrenti o per il ripristino delle opere
    stesse e di quelle idrauliche distrutte o
    danneggiate dalle alluvioni, piene e frane
    (fondo riunito in dipendenza dell'art 7 della
    legge 19 luglio 1909, n. 507, leggi 22 dicembre
    1910, n. 919, art. 6, comma e, in parte, e
    tabella C, lettera e), n. 12, e 14 aprile 1912,
    n. 297 (art. 4, lettera u), e 19 luglio 1914, n.
    769 (art. 2, lettera f), Regio decreto 23
    settembre 1914, n. 1026, (art. 3, lettera l), e
    decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081
    (art. 1, lettera f)  . . . . . . . . . . . . . . . - 2,000,000.--
  z-36. Riparazioni e ricostruzione delle opere
    stradali dello Stato danneggiate o distrutte dai
    fatti di guerra  . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2,000,000.--" 
    
--------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il Regio Decreto 19 ottobre 1920, n. 1516 ha disposto  (con  l'art.
1, comma 1)  che  "Le  assegnazioni  di  cui  alle  seguenti  lettere
dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n.  150,
sono variate nella misura per ciascuna di esse indicata: 
    

  Lettera g) Sistemazione idraulico-forestale nei
             bacini montani dei corsi d'acqua (art. 6 comma
             a) ed art. 9 della legge 22 dicembre 1919, n.
             919 e lett. a), n. 2, della tabella C annessa
             alla legge medesima . . . . . . . . . . . - 4,250,000 -
  Lettera h) Sistemazione idraulico-forestale di
             pianura e dei corsi d'acqua nelle Provincie
             meridionali continentali, eccettuate la
             Basilicata e la Calabria e nelle isole (art. 9,
             lett, c), del decreto Luogotenenziale 4 ottobre
             1917, n. 1679, modificato col decreto
             Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019). + 4,250,000 -"
    
--------------- 
AGGIORNAMENTO (11) 
  Il Regio Decreto 2 dicembre 1920, n. 1792 ha disposto  (con  l'art.
1, comma 19  che  "Le  assegnazioni  di  cui  alle  seguenti  lettere
dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n.  150,
sono variate nella misura per ciascuna di esse controindicata: 
    

  Z-26 . . . Costruzione di strade ferrate dipendenti
           dalle leggi 21 luglio 1911, nn. 846 e 848,
           13 aprile 1911, n. 258; 19 luglio 1909, n. 518;
           12 luglio 1908, n. 444 e precedenti (tabella C
           annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297);
           dalla legge 26 giugno 1913, n. 764 (art.76);
           dai Regi decreti 1° novembre 1914, n. 1244,
           e l° aprile 1915, n. 426; dal decreto Luogo-
           tenenziale 12 settembre 1915, n. 1503; dai
           degreti Luogotenenziali 1° e 13 giugno 1916,
           nn. 970 e 971; dalla legge 27 aprile 1916,
           n. 551, e dal decretoLuogotenenziale 15 feb-
           braio 1917, n. 342. . . . . . . . . . . . . - 5,000,000 --
  Z-12 . . . Opere marittime nelle Provincie calabresi
           (leggi 14 Luglio 1889, n.6280; 13 marzo
           1904, n. 102; 25 giugno 1906, n.255; 14 lu-
           glio 1907, n. 542; 13 luglio 1910, n. 466
           (articolo 49, lett. b, o art. 51 e tab. A,
           lettera d, nn, 6 o 8) e 4 aprile 1912, n. 297
           (art. 4, lett. r) . . . . . . . . . . . . . + 3,400,000 --
  Z-42 . . . Sistemazione idraulica montana e di
           pianura dei corsi d'acqua nelle Provincie
           calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255) .  + 1,600,000 --"
    
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 14 aprile 1921, n. 492 ha disposto (con l'art. 2, commi  1  e
2) che "Per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, e'
autorizzata la spesa di L. 6,000,000, restando cosi' aumentata  della
stessa somma l'assegnazione di cui alla lettera b) dell'art.  1°  del
decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150. 
  Sono diminuite, di L. 2.000.000 ciascuna, le maggiori  assegnazioni
di cui alle lettere c), e) e z-19) dello stesso articolo  del  citato
decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1918, n. 150". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il Regio Decreto 9 giugno 1921, n. 822 ha disposto (con  l'art.  1,
comma 1) che "All'art. 1°  del  decreto  Luogotenenziale  7  febbraio
1919, n. 150, sono aggiunte le lettere z-43  e  z-44  ed  il  riparto
dell'assegnazione e' modificato come segue: 
    

  Lettera d). Concorso dello Stato per l'esecuzione
    di opere di sistemazione, nuova costruzione e
    completamento delle strade di cui all'articolo 9
    lett. E), del decreto Luogotenenziale 4 ottobre
    1917, n. 1679, modificato col decreto
    Luogotenenziale 30 giugno 1918, numero 1019 . .   - 1,200,000 -

  Lettera f). Opere di sistemazione e completamento
    della navigabilita' del Po e di allacciamento ai
    laghi lombardi, di costruzione e sistemazione dei
    relativi porti, di completamento della rete
    navigabile veneta e per la navigabilita' dell'Arno
    e del Tevere a monte di Roma  . . . . . . . . .   - 1,000,000 -"
    
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il  Regio  D.L.  18  febbraio  1923,  n.  580,   convertito   senza
modificazioni dalla L. 17 aprile  1925,  n.  473,  ha  disposto  (con
l'art. 3, comma 1) la riduzione della spesa  di  cui  alla  lett.  f)
dell'art. 1 del D.L. 7 febbraio 1919, numero 150, per lire 5.500.000. 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il Regio Decreto 5 aprile 1923, n. 854 ha disposto (con  l'art.  1,
comma 1) che "Sono apportate le modificazioni per  ciascuna  indicate
alle assegnazioni delle seguenti lettere dell'articolo 1 del  decreto
Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150; 
  lettera t) «Opere in Roma, ecc.», aumento di L. 2.000.000; 
  lettera  f)  «Opere   di   sistemazione   e   completamento   della
navigabilita' del Po, ecc.», diminuzione di L. 2.000.000". 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il Regio Decreto 17 giugno 1923, n. 1441 ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "Sono apportate le modificazioni per  ciascuna  indicate
alle assegnazioni delle seguenti  lettere  dell'art.  1  del  decreto
Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150: 
  Lettera  f):  Opere   di   sistemazione   e   completamento   della
navigabilita' del Po, ecc.; diminuzione di L. 6,200,000: 
  Lettera o): Opere bonificazione di 1ª categoria, ecc.,  aumento  di
L. 6,200,000".