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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 9 febbraio 1919, n. 112

che detta norme sul contratto d'impiego privato, demandando secondo il valore le relative controversie al giudizio di Commissioni miste o arbitri amichevoli compositori. (019U0112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-3-1919
al: 6-12-1924
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il
commercio ed il lavoro, di concerto col presidente del Consiglio  dei
ministri, ministro per l'interno e col ministro di grazia e giustizia
e dei culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il contratto d'impiego privato, di cui  nel  presente  decreto,  e'
quello per il quale  una  societa'  o  un  privato,  gestori  di  una
azienda, assumono al  servizio  dell'azienda  stessa,  normalmente  a
tempo indeterminato, l'attivita' professionale dell'altro contraente,
con funzioni di collaborazione, tanto  di  concetto  che  di  ordine,
esclusa pertanto la semplice prestazione di mano d'opera. 
 
  Il contratto  di  impiego  privato  puo'  anche  essere  fatto  con
prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal  caso  le
disposizioni del presente decreto che presuppongono  il  contratto  a
tempo indeterminato, quando l'aggiunzione  del  termine  non  risulti
giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta
per eludere le disposizioni del decreto.