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LEGGE 23 giugno 1918, n. 830

Che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente fino a quando non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1918 i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 1918-919. (018U0830)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 9-7-1918
al: 4-1-1919
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato  ad  esercitare  provvisoriamente,
fino a quando non siano approvati  per  legge,  e  non  oltre  il  31
dicembre 1918,  i  bilanci  delle  Amministrazioni  dello  Stato  per
l'esercizio 1918-919, secondo gli stati di previsione dell'entrata  e
della spesa ed  i  relativi  disegni  di  legge,  con  le  susseguite
modificazioni  gia'  comunicate  alla  presidenza  della  Camera  dei
deputati;  ed  e'  autorizzato  altresi'   a   provvedere   i   mezzi
straordinari per fronteggiare ogni eventuale deficienza di bilancio. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 23 giugno 1918. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                               Nitti. 
 
  Visto, il guardasigilli: Sacchi.