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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1917, n. 1650

Col quale sono dichiarate di 3ª classe alcune linee navigabili. (017U1650)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/1971)
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Testo in vigore dal: 2-11-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulla  navigazione
interna e sulla fluitazione, approvato con il R.  decreto  11  luglio
1913, n. 959; 
 
  Visti la legge 8 aprile 1915, n. 508 e il decreto Luogotenenziale 4
gennaio 1917, n. 59; 
 
  Uditi i Consigli provinciali interessati; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato  pei  lavori
pubblici, di concerto col ministro per l'industria e il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  A decorrere dal 1° luglio 1917, sono dichiarate linee navigabili di
3ª classe quelle comprese nell'elenco annesso  al  presente  decreto,
vistato d'ordine Nostro, dal ministro proponente. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 maggio 1917. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                    BONOMI - DE NAVA. 
 
  Visto, Il guardasigilli: SACCHI.