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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 2 settembre 1917, n. 1597

Concernente il finanziamento delle opere di bonifica concesse ai Consorzi e lo sviluppo delle bonificazioni nell'Italia meridionale ed insulare. (017U1597)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/1917
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 14 aprile 1921, n. 494 (in G.U. 27/04/1921, n.99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 31-10-1917
al: 15-12-2009
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Viste le leggi testo unico 22 marzo 1900, n. 195 e 20 giugno  1912,
n. 712, sulle bonifiche, nonche' il testo unico 2  gennaio  1913,  n.
453, delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del  ministro  segretario  di  Stato  per  i  lavori
pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'agricoltura; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La Cassa depositi e prestiti, col concorso,  se  necessario,  della
sezione autonoma di credito comunale e  provinciale,  e'  autorizzata
per il periodo di un decennio a decorrere dalla  pubblicazione  della
pace, a concedere ai Consorzi concessionari  di  opere  di  bonifica,
sotto le condizioni  prescritte  dal  proprio  ordinamento,  i  mutui
occorrenti per lo svolgimento del programma di esecuzione delle opere
concesse, entro i limiti di una somma complessiva  non  superiore  ai
150.000.000. 
 
  I mutui saranno gradualmente accordati in  corrispondenza  ai  vari
lotti di opere indicati in detto programma, e nell'esclusivo riguardo
della graduatoria dei mutui da concedersi dovra' sentirsi  il  parere
di un Comitato istituito presso il Ministero dei  lavori  pubblici  e
composto di rappresentanti del Ministero stesso, della Cassa depositi
e prestiti e dei Ministeri di agricoltura e del lavoro.