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LEGGE 29 giugno 1917, n. 1025

Che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1917-918, fino al 31 luglio 1917. (017U1025)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 14-7-1917
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato  ad  esercitare  provvisoriamente,
fino al 31 luglio 1917, i bilanci per le Amministrazioni dello  Stato
per  l'esercizio  1917-918,   secondo   gli   stati   di   previsione
dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni  di  legge,  con  le
susseguite modificazioni gia'  proposte  con  note  di  variazioni  o
comunicate  alla  presidenza  della  Camera  dei  deputati;   ed   e'
autorizzato  altresi'  a  provvedere   i   mezzi   straordinari   per
fronteggiare ogni eventuale deficienza di bilancio. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 29 giugno 1917. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                             Carcano. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Sacchi.