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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 5 novembre 1916, n. 1649

Col quale viene provveduto al servizio degli Economati negli uffici delle antichità e belle arti. (016U1649)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/1916
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 24-12-1916
al: 15-12-2009
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Riconosciuta la urgente necessita' di rimuovere  gli  inconvenienti
verificatisi, specialmente durante lo stato di guerra,  nel  servizio
degli Economati negli uffici delle antichita' e belle arti; 
 
  Vista la legge 27 giugno 1907, n. 386; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di  Stato  per  la  pubblica
istruzione di concerto col ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Durante lo stato di guerra e fino a  quando  non  siasi  altrimenti
provveduto, l'art. 20 della legge 27 giugno 1907, n.386 e' sostituito
dal seguente articolo: 
 
  «L'ufficio di economo sara' affidato con decreto del ministro della
Istruzione pubblica ad  uno  degli  impiegati  addetti  all'Istituto,
escluso il direttore o chi ne faccia le veci,  purche'  ne  abbia  le
necessarie attitudini e presti la dovuta  cauzione.  Egli  terra'  la
cassa  dell'Ufficio  e  avra'   in   consegna,   sotto   la   propria
responsabilita', gli arredi dell'Istituto. 
 
  In caso di bisogno, funzionari dei ruoli organici approvati con  la
legge 6 luglio 1912, n.  734,  potranno  essere  adibiti  all'ufficio
anzidetto e destinati alle sedi ove sia necessaria l'opera loro. 
 
  Secondo l'importanza dell'ufficio, all'economo  verra'  corrisposta
una retribuzione annua da cento a quattrocento lire, fissata di volta
in volta col decreto di nomina. 
 
  Nelle citta' ove sono piu'  Istituti,  gli  uffici  di  economo  od
alcuni di essi possono essere riuniti in uno solo; in tal caso  pero'
la retribuzione complessiva non potra' eccedere le lire seicento»;