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DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 marzo 1916, n. 448

Che applica per la Cirenaica le disposizioni dell'art. 5 dell'altro decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 178, relativo alle indennità speciali per i militari in Tripolitania. (016U0448)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/1916
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Testo in vigore dal: 14-5-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il R. decreto 14 maggio 1915, n. 777, col quale il territorio
della Tripolitania viene considerato in stato di guerra a datare  dal
15 maggio 1915 ad ogni effetto di legge; 
 
  Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R.  esercito,
testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380; 
 
  Visto il R. decreto 19 aprile  1907,  n.  201,  per  le  indennita'
eventuali del R. esercito; 
 
  Visto il R. decreto 10  dicembre  1908,  n.  820,  che  approva  il
regolamento per gli operai borghesi dipendenti  dal  Ministero  della
guerra, modificato con R. decreto 22 giugno 1911, n. 706; 
 
  Visto il R. decreto 17 febbraio 1887, che stabilisce le  indennita'
speciali per le truppe in campagna in Africa; 
 
  Visti i RR. decreti 6 ottobre 1911, n. 1107, 11 gennaio e 20  marzo
1912, nn. 185 e 302, 12 gennaio e 27 marzo 1913, nn. 204 e  358,  che
stabiliscono  indennita'  speciali  per  il   personale   del   corpo
d'occupazione della Libia e delle isole dell'Egeo; 
 
  Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147; 
 
  Visto il R. decreto 1° ottobre 1914, n. 1171; 
 
  Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, circa le indennita'  di
guerra per le truppe in campagna in Europa; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 178; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per le colonie e per
la guerra, di concerto col ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le disposizioni date dall'art. 5  del  decreto  Luogotenenziale  30
gennaio 1916, n. 178,  che  stabiliscono  il  modo  di  calcolare  la
differenza fra gli assegni metropolitani e quelli coloniali  per  gli
ufficiali,  sottufficiali  e  militari  di  truppa,  dovranno  essere
applicate tanto per la Tripolitania, quanto  per  la  Cirenaica,  con
effetto dal 1° dicembre 1915. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 marzo 1916. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                              Salandra - Martini - Zupelli - Carcano. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.