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DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 settembre 1915, n. 1438

Circa le indennità spettanti al personale civile assegnato a servizi presso le forze operanti del R. esercito e della R. marina. (015U1438)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/1927)
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Testo in vigore dal: 18-5-1927
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al  Governo
di poteri  straordinari  in  caso  di  guerra  e  durante  la  guerra
medesima; 
 
  Visto il R. decreto 14 settembre 1862, n. 840; 
 
  Visti i Regi decreti 23 maggio 1915, n. 677, ed i Nostri decreti 22
agosto 1915, n. 1274, e 24 giugno stesso anno,  n.  999,  concernenti
indennita' speciali  per  le  truppe  in  campagna  ed  indennita'  e
soprassoldi di guerra al personale della R. marina, nonche' tutti gli
altri atti portanti disposizioni in materia  di  dette  indennita'  e
soprassoldi; 
 
  Ritenuta la convenienza di disciplinare le indennita' spettanti  al
personale civile assegnato a servizi presso le forze operanti del  R.
esercito e della R. marina, in relazione alle indennita'  determinate
con altro Nostro decreta per il personale militare; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta  del  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con tutti gli altri ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al personale civile di ruolo  ed  agli  operai  pure  di  ruolo,  a
qualunque  Amministrazione  appartengano,  comprese  le  ferrovie  di
Stato, assegnati a servizi presso le forze operanti del R.  esercito,
spetta una indennita' solamente quando prestano servizio fuori  della
loro ordinaria residenza. ((3)) 
 
  Per  la  misura  della  indennita'  stessa  sono   applicabili   le
disposizioni del R. decreto 14 settembre  1862,  n.  840,  eccettuata
quella contenuta nell'ultimo comma dell'art. 5. ((3)) 
 
  Eguale  trattamento  e'  fatto  al  personale  predetto  dipendente
dall'Amministrazione della R. marina che si trovi nelle condizioni di
cui alle lettere b, c, d, dell'art. 1° del Nostro decreto  24  giugno
1915, n. 999. 
 
  Restano, peraltro, ferme  le  disposizioni  in  vigore  concernenti
speciali  personali,  qualora  importino  la  corresponsione  di  una
indennita' non maggiore di quella di cui al R.  decreto  n.  840  del
1862 succitato. 
 
  Al personale di cui  al  presente  articolo  spettano  altresi'  la
indennita' di entrata in campagna, quella di perdita  bagaglio  e  la
razione viveri, secondo le norme vigenti. ((3)) 
 
  Le indennita' suddette faranno carico ai  fondi  per  le  spese  di
guerra inscritti negli stati di previsione dei Ministeri della guerra
e della marina. 
                                                              (1) (2) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto Luogotenenziale 30 settembre 1915, n. 1458  ha  disposto
(con l'art. 7, comma 1)  che  "Le  indennita'  stabilite  dal  Nostro
decreto 26 settembre 1915, n. 1438, devono intendersi dovute solo  al
personale civile dello Stato, compreso quello  delle  ferrovie  dello
Stato, che si  trovi  nelle  posizioni  previste  dai  comma  a),  b)
dall'art. 1, dai comma a), b), c), d), e) dell'art. 2 e  dall'art.  3
del  presente  decreto,  nonche'  al  personale  operaio   di   ruolo
dipendente dall'Amministrazione della R.  marina  che  trovisi  nelle
posizioni previste dai comma a), b), c), d) dell'art. 2 predetto". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6  ha  disposto  (con
l'art. 3, comma 1)  che  "Per  il  personale  civile  addetto  al  R.
esercito le  indennita'  stabilite  dal  decreto  Luogotenenziale  26
settembre 1915, n. 1438  devono  intendersi  dovute  solo  quando  il
personale  stesso   (escluse   le   maestranze   dell'Amministrazione
militare, per le quali provvede il precedente art. 1) si trovi  fuori
della ordinaria residenza  -  giusta  il  decreto  medesimo  -  nelle
posizioni previste dai  commi  a)  e  b)  dell'art.  1  del  presente
decreto". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il  Regio  D.L.  12  dicembre  1926,  n.  2487,  convertito   senza
modificazioni dalla L. 16 febbraio 1928, n.  399,  ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1, 2 e 3) che "Le disposizioni dell'art. 1, commi  1°
e 2°, del decreto Luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438,  devono
intendersi applicabili con le  limitazioni  ivi  previste,  anche  al
personale civile postale telegrafico addetto ai servizi  della  posta
militare e del telegrafo da campo  presso  l'Esercito  operante,  non
essendo esso compreso fra gli speciali personali di cui al  4°  comma
dell'articolo anzidetto. 
  Con la disposizione del quarto capoverso del citato articolo  1  e'
stabilito che al personale predetto, oltre alle indennita' nei casi e
nella misura previsti dal 1°  e  dal  2°  comma  di  detto  articolo,
nessuna  altra  indennita'  possa  spettare  all'infuori  di   quelle
menzionate nello stesso quarto capoverso; essendo cosi' abrogata ogni
altra disposizione che  attribuivagli,  sotto  qualsiasi  nome  od  a
qualsiasi titolo, qualunque altra indennita'. 
  Sono  abbuonate  le  somme  dal  personale  predetto  eventualmente
percepite per indennita' di altro genere".