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REGIO DECRETO 25 maggio 1915, n. 770

Col quale viene ridotta la tariffa dei trasporti ferroviari per le stazioni del versante Adriatico. (015U0770)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 5-6-1915
al: 30-6-1915
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti la legge 22 maggio 1915, n. 671, che  conferisce  al  Governo
del Re poteri straordinari; 
 
  Considerato  che,  in  conseguenza  della   sospesa   navigabilita'
commerciale del mare Adriatico per lo stato  di  guerra,  e'  urgente
adottare provvedimenti diretti ad  agevolare  i  trasporti  di  merci
dagli scali marittimi del Tirreno a localita' normalmente servite dai
porti dell'Adriatico; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei  lavori
pubblici,  di  concerto  con  quelli  di  agricoltura,  industria   e
commercio e del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le merci a  vagone  completo  spedite  dagli  scali  marittimi  del
Tirreno, compresi nell'allegato 8°  alle  Tariffe  e  condizioni  pei
trasporti sulle ferrovie dello Stato,  a  localita'  poste  oltre  la
linea Brescia - Piadena - Parma -  Bologna  -  Pistoia  -  Firenze  -
Terontola - Chiusi - Orte - Terni - Sulmona - Carpinone - Vinchiaturo
- Benevento - Avellino - Rocchetta Sant'Antonio - Potenza Inferiore -
Metaponto,  verso  oriente,  saranno  tassate,  pel  percorso   sulle
ferrovie dello Stato in base alle tariffe in  vigore  sulle  ferrovie
stesse, ridotte del 25 per cento. 
 
  La riduzione non si estende al diritto fisso, alle  soprattasse  di
stazione ed a tutte le tasse accessorie. 
 
  Il prezzo computato come sopra non potra' essere inferiore a quello
dovuto a tariffa  normale  pel  percorso  dallo  scalo  marittimo  di
partenza alla stazione di transito posta sulla linea di cui al  primo
capoverso del presente articolo. 
 
  Del minore introito sara' tenuto conto  nel  computo  dei  prodotti
ferroviari.