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REGIO DECRETO 22 ottobre 1914, n. 1197

Col quale, per i lavori e le forniture da eseguire in Tripolitania ed in Cirenaica, il ministro delle Colonie ed il governatore sono autorizzati a derogare alle norme degli articoli 17, 1° comma, e 18, 2° comma, del Regio decreto 11 gennaio 1914, n. 39, che approva l'ordinamento amministrativo contabile della Tripolitania e della Cirenaica. (014U1197)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 22-10-1914
al: 31-12-1914
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Per i lavori e le  forniture  da  eseguire  in  Tripolitania  e  in
Cirenaica, dei quali sia disposto  l'appalto  entro  il  31  dicembre
1914, il ministro delle colonie ed il governatore,  entro  il  limite
della rispettiva competenza, sono autorizzati a derogare  alle  norme
degli articoli 17, 1° comma e 18, 2° comma del R. decreto 11  gennaio
1914, n. 39.