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REGIO DECRETO 9 agosto 1914, n. 877

Riguardante facilitazioni all'uso dell'alcool metilico nella fabbricazione delle garze e dei cotoni antisettici. (014U0877)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 12-9-1914
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli art. 18  e  seguenti  del  testo  unico  di  leggi  sugli
spiriti, approvato con Nostro decreto  16  settembre  1909,  n.  704,
nonche' le modificazioni apportatevi con la legge 8 giugno  1913,  n.
572, e col Nostro decreto 31 dicembre 1913, n. 1392; 
 
  Visti gli art. 2 e 4 del Nostro decreto 30 novembre 1911,  n.  1259
convalidato con legge 23 giugno 1912, n. 644; 
 
  Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento 25 novembre 1909,
n. 762 per l'applicazione dell'anzidetto testo di legge; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'industria  della  fabbricazione  delle   garze   e   dei   cotoni
antisettici e' ammessa a godere della esenzione dalla imposta interna
di fabbricazione o dalla soprattassa di confine per l'alcool metilico
in essa impiegato come solvente. 
 
  Le condizioni e le norme per  godere  di  tali  agevolezze  saranno
determinate dal suddetto ministro proponente. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 9 agosto 1914. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                                Rava. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Dari.