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REGIO DECRETO 2 agosto 1914, n. 865

Che modifica l'ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica ed autorizza la costituzione di bande irregolari nella Cirenaica. (014U0865)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-9-1914
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte  in  legge  il
nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, col quale la Tripolitania  e
la Cirenaica sono state poste sotto la sovranita' piena ed intera del
Regno d'Italia; 
 
  Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, che  autorizza  l'istituzione
del Ministero delle colonie; 
 
  Visto il nostro decreto 20 novembre 1912, n. 1205,  riguardante  le
norme relative all'istituzione del Ministero delle colonie; 
 
  Visto il Nostro decreto 9 gennaio 1913,  n.  39,  col  quale  viene
provveduto all'ordinamento del Governo in Libia; 
 
  Visto il Nostro decreto 27 marzo 1913,  n.  402,  col  quale  viene
istituito a Tripoli un comando di legione dei carabinieri reali; 
 
  Visto il  Nostro  decreto  22  giugno  1913,  n.  844,  concernente
l'ordinamento delle truppe indigene della Libia; 
 
  Visto il Nostro decreto 15 agosto  1913,  n.  1055,  col  quale  si
modificano  le  disposizioni  transitorie  contenute  nel  precedente
decreto 22 giugno 1913, n. 844; 
 
  Visto il Nostro decreto 6 settembre 1913, n.  1173,  col  quale  si
approvano le norme relative agli obblighi di servizio  del  personale
destinato ai riparti militari indigeni per la Libia e agli assegni  e
indennita' da corrispondere al personale italiano addettovi; 
 
  Visto  il  Nostro  decreto  22  gennaio  1914,  n.  147,   relativo
all'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica; 
 
  Considerata la necessita' di favorire gli arruolamenti degli ascari
libici tanto  in  Tripolitania  quanto  in  Cirenaica  aumentando  le
indennita' ad essi concesse  dal  Nostro  decreto  22  gennaio  sopra
citato; 
 
  Considerato che per la speciale situazione politica e  militare  in
Cirenaica,  appare  anche  necessario  elevare   temporaneamente   ai
militari indigeni arruolati in quella colonia  gli  assegni  previsti
dai precedenti Nostri decreti, e  costituire  temporaneamente  alcune
bande, a disposizione del governatore; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulle proposte del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
colonie, di concerto col ministro della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  L'art. 50 del Nostro decreto 22 gennaio 1914 sara' modificato  come
segue: 
 
  «Ogni volta che i  militari  indigeni  si  allontanino  dai  propri
alloggiamenti con pernottamento  fuori  per  ragioni  di  servizio  o
cambino temporaneamente di residenza, ricevono  in  piu'  delle  loro
competenze viveri in natura per un importo non superiore a L. 0,60  o
L. 0,60 alla mano».