stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 30 aprile 1914, n. 846

Da convertirsi in legge, col quale viene prorogato al 30 settembre 1914, il termine stabilito dall'art. 87, comma 2°, della legge 4 giugno 1911, n. 497, per il passaggio delle scuole dai Comuni ai Consigli provinciali scolastici. (014U0846)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/09/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 8-9-1914
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 87, comma 2°, della legge  4  giugno  1911,  n.  487,
riguardante provvedimenti per l'istruzione primaria e  popolare,  col
quale si disponeva che il passaggio dell'Amministrazione della scuola
dai Comuni al Consiglio scolastico dovesse aver  luogo  entro  l'anno
1913 con decreto Reale per ciascuna Provincia, a mano a mano  che  si
fosse provveduto alla costituzione  degli  uffici  provinciali,  alla
formazione dei ruoli del personale ed alla sistemazione dei  rapporti
tra Comuni e Consigli scolastici; 
 
  Considerato che tale legge ha richiesto  l'adozione  di  una  serie
cosi' vasta e complessa di provvedimenti amministrativi -  molti  dei
quali di complicata esecuzione - che il termine del 31 dicembre  1913
e' risultato insufficiente alla  completa  applicazione  della  legge
stessa in tutte le provincie del Regno, e che percio'  fu  necessario
prorogarlo fino al 31 marzo 1914, con  R.  decreto  del  23  dicembre
1913, n. 1394; 
 
  Considerato che  neanche  entro  il  termine  suindicato  tutte  le
Provincie   hanno   potuto   inviare   al   Ministero   i   documenti
indispensabili  per  la   emanazione   dei   decreti   di   passaggio
dell'amministrazione della scuola dai Comuni al Consiglio scolastico; 
 
  Considerato che il disegno di legge n. 76, presentato  alla  Camera
dei deputati nella seduta del 3 febbraio 1914,  dal  Nostro  ministro
segretario di Stato per  la  pubblica  istruzione,  di  concerto  col
Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, con  il  quale  si
provvede, mediante conversione in legge  del  citato  R.  decreto  23
dicembre 1913, n. 1394, alla proroga del termine stabilito  dall'art.
87, comma 2°, della legge 4 giugno 1911, n. 487, non e' stato  ancora
approvato da quel ramo del Parlamento; 
 
  Considerato che la Camera dei deputati nella seduta  del  5  aprile
1914 si e' aggiornata sino al 6 maggio stesso anno; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del  Nostro  ministro,  segretario  diStato  per  la
pubblica istruzione, di concerto col ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il termine stabilito dall'art. 87, comma 2°, della legge  4  giugno
1911, n. 487, e' prorogato al 30 settembre 1914 e  l'efficacia  delle
disposizioni contenute nell'art. 1 comma 2°,  e 4°, del R.  decreto
23 dicembre 1913, n. 1394, e' protratta, a tutti gli effetti, fino al
giorno suindicato.