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REGIO DECRETO 9 agosto 1914, n. 823

Che aumenta lo stanziamento stabilito nel bilancio della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1914-915. (014U0823)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-9-1914
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Ritenuta la necessita' di provvedere al rimpatrio ed all'assistenza
degli emigranti indigenti che, in seguito  alle  attuali  contingenze
politiche, sono costretti a ritornare in patria; 
 
  Considerato che tale incarico fu affidato dal ministro degli affari
esteri di concerto colla presidenza del  Consiglio  dei  ministri  al
commissariato dell'emigrazione; 
 
  Ritenuto che per l'assistenza degli emigranti che  rimpatriano  dai
paesi di Europa e' stanziata nel capitolo 48 del bilancio  del  Fondo
per l'emigrazione la somma di L. 5000 per l'esercizio 1914-915; 
 
  Considerato  che  tale  somma  e'  assolutamente  insufficiente  ai
bisogni  urgenti  e  che  pertanto   e'   necessario   aumentare   lo
stanziamento stesso; 
 
  Ritenuto che le entrate del Fondo per  l'emigrazione  previste  per
l'esercizio 1914-915 non sono bastanti per sopperire ai nuovi bisogni
e che pertanto si ritiene indispensabile un  prelevamento  dal  fondo
esistente presso la Cassa depositi e prestiti, salvo a provvedere, in
seguito, al relativo reintegro da parte del R. Governo; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo stanziamento del capitolo 48 «Casi eccezionali di rimpatrio e di
assistenza degli emigranti in Europa ed altri  paesi  -  ricerche  di
emigranti nell'interesse delle famiglie - nel  bilancio  della  spesa
del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio  1914-915  e'  portato  a
lire ottocentomila. 
 
  Il Commissariato dell'emigrazione, di  concerto  con  la  Direzione
generale della Cassa depositi e prestiti e' autorizzato  a  prelevare
tale somma dal Fondo in deposito presso la Cassa stessa, provvedendo,
ove sia necessario,  anche  alla  vendita  dei  titoli  di  Stato,  e
garantiti dallo Stato di proprieta' del Fondo per l'emigrazione. 
 
  Con  decreti  Ministeriali  sara'  provveduto  per  le   necessarie
modificazioni agli stanziamenti del bilancio. 
 
  Il presente decreto sara'  presentato  al  Parlamento  per  la  sua
convalidazione. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 9 agosto 1914. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                          Salandra - Di San Giuliano. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Dari.