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REGIO DECRETO 6 agosto 1914, n. 798

Riguardante i diritti e doveri delle potenze neutre in caso di guerra marittima (014U0798)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-8-1914
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti  gli  articoli  da  246  a  251  del  Codice  per  la  marina
mercantile, riguardanti la neutralita' dello Stato nei rapporti delle
potenze belligeranti; 
 
  Viste le  disposizioni  della  convenzione  internazionale  firmate
all'Aja il 18 ottobre 1907, che l'Italia  dichiara  di  osservare  in
quanto  lo  consentano  le  leggi  vigenti  nel  Regno,  benche'   le
convenzioni medesime non siano  state  ancora  ratificate  dal  Regno
d'Italia; 
 
  Vista  la  dichiarazione  di  neutralita'  notificata  dal  Governo
d'Italia il 4 agosto 1914; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con  i
ministri della guerra e degli affari esteri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli effetti degli articoli da 246 a 251 del Codice per  la  marina
mercantile e degli accordi internazionali accettati  dall'Italia  nei
riguardi dei diritti e dei doveri delle potenze  neutre  in  caso  di
guerra marittima, si intende per mare  territoriale  la  zona  acquea
compresa tra il battente del mare sull'inizio del lido e il limite di
sei miglia marina (metri 11.111) al largo del battente medesimo.