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REGIO DECRETO 28 giugno 1914, n. 779

Portante norme sulle Associazioni fra agenti di cambio nelle Borse di Genova, Milano, Roma e Torino (014U0779)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-8-1914
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 22, n. 5, e 63 della legge  20  marzo  1913,  n.
272, sull'ordinamento delle Borse di commercio,  della  mediazione  e
delle tasse sui contratti di Borsa; 
 
  Visto l'art.  54  del  regolamento  per  l'attuazione  della  legge
anzidetta approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068; 
 
  Visto il R. decreto del 28 dicembre 1913, n. 1434, col quale  venne
determinato il deposito  cauzionale  degli  agenti  di  cambio  nelle
Borse; 
 
  Considerando che, in armonia ai principi informatori della legge  e
del regolamento generale sulle Borse, non sia  da  istituirsi  alcuna
disparita' di trattamento nei riguardi della cauzione tra  agenti  di
cambio iscritti prima e dopo della entrata in vigore della  legge  20
marzo 1913, n. 272; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di  promuovere,  nelle  quattro  principali
Borse  di  Genova,  Milano,  Roma  e  Torino,  la   costituzione   di
associazioni fra gli agenti di cambio con lo scopo di garantire,  con
determinate  forme  ed  entro  dati  limiti,  le  obbligazioni  degli
associati, nascenti da affari di Borsa; 
 
  Considerando che agli agenti di cambio  i  quali  partecipano  alle
associazioni anzidette, conviene concedere  una  sensibile  riduzione
del deposito cauzionale che debbono  prestare  in  proprio,  a  norma
delle richiamate disposizioni; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro,  segretario  di  Stato  per
l'agricoltura, l'industria e il commercio di concerto con quello  del
tesoro: 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli agenti di cambio e  le  Societa'  fra  gli  agenti  di  cambio,
autorizzate dall'art. 63, primo capoverso, della legge 20 marzo 1913,
n. 272, esercenti presso le Borse di  commercio  di  Genova,  Milano,
Roma e Torino hanno facolta' di associarsi  allo  scopo  di  formare,
presso ciascuna Borsa, un  Fondo  comune  ed  un  Fondo  di  garanzia
secondo le disposizioni seguenti.