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REGIO DECRETO 16 luglio 1914, n. 766

Che disciplina con nuove norme la pesca nel compartimento marittimo di Catania. (014U0766)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-8-1914
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 2 della legge 4 marzo 1877, n. 3706; 
 
  Visto il R. decreto 13 novembre  1882,  n.  1090,  che  approva  il
regolamento per la pesca marittima; 
 
  Visti i pareri degli enti locali indicati nell'art. 2  della  legge
su citata; 
 
  Visti i  pareri  della  Commissione  consultiva  della  pesca,  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro,  segretario  di  Stato  per
l'agricoltura, l'industria e il commercio, e di concerto  con  quello
della marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Nel compartimento marittimo di Catania, entro  la  zona  delimitata
dalla congiungente Capo Molini-Punta Bonico e' vietata la pesca con i
«ragni a vela».