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REGIO DECRETO 28 giugno 1914, n. 635

Col quale viene apportata un'aggiunta al R. decreto 12 agosto 1910, n. 600, che stabilisce le cariche corrispondenti a quella di comandante di corpo d'armata. (014U0635)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 26-7-1914
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 26  della  legge  8  giugno  1913,  n.  601,  portante
modificazioni alle leggi sull'avanzamento nel R. esercito; 
 
  Visto il R. decreto 12 agosto  1910,  n.  600,  che  stabilisce  le
cariche corrispondenti a quella di comandante di corpo d'armata; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  All'articolo  unico  del  R.  decreto  succitato  e'  apportata  la
seguente aggiunta con effetto dal 1° luglio 1914: 
 
    e) Ispettore capo di sanita' militare appena sarebbe  seguito  da
tenenti generali comandanti di corpo d'armata, se  fosse  considerato
inscritto fra essi in base alla sua anzianita' come tenente  generale
medico. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 28 giugno 1914. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                              Grandi. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Dari.