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REGIO DECRETO 21 giugno 1914, n. 632

Col quale vengono stabilite norme per la supplenza del R. provveditore agli studi. (014U0632)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-8-1914
al: 8-4-1922
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 2, comma sesto, della legge 4 giugno  1911,  n.  487,
col quale e' istituita la carica di  vice  presidente  del  Consiglio
scolastico  provinciale,  carica  che  si  conferisce  dal  Consiglio
medesimo mediante elezione; 
 
  Veduto l'art. 8, comma quarto, della stessa legge 4 giugno 1911, n.
487,  col  quale  la  presidenza  della  Deputazione  scolastica   e'
demandata,  in  caso  di  assenza  del   provveditore   agli   studi,
all'ispettore scolastico addetto al Provveditorato; 
 
  Veduto l'art. 83, comma primo, della stessa legge 4 giugno 1911, n.
487, col quale, alla dipendenza del R. provveditore  agli  studi,  e'
istituito l'Ufficio scolastico provinciale composto di un funzionario
di  carriera  amministrativa,  di  un  funzionario  di  carriera   di
ragioneria e di due impiegati d'ordine; 
 
  Veduta la tabella D annessa alla legge 4 giugno 1911, n.  487,  che
stabilisce la parificazione per  gradi  e  classi  tra  i  funzionari
dell'Amministrazione   centrale   e    quelli    dell'Amministrazione
provinciale; 
 
  Veduto l'art. 2, comma ultimo, del testo unico  delle  leggi  sullo
stato degli impiegati civili, approvato con R.  decreto  22  novembre
1908, n. 693, il quale dispone che nessun impiegato puo' ricusare  di
adempiere temporaneamente un incarico, ancorche' proprio di un  grado
superiore al suo; 
 
  Considerata  l'opportunita'  di  determinare  in  armonia  con   le
disposizioni  delle  dette  leggi  le  norme  per  la  supplenza   al
provveditore assente, anche nella direzione  dell'Ufficio  scolastico
provinciale; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  In caso di assenza del R.  provveditore  agli  studi  la  direzione
dell'Ufficio scolastico provinciale, e', di  regola,  temporaneamente
affidata  al   funzionario   di   carriera   amministrativa   addetto
all'Ufficio scolastico stesso. 
 
  Quando le condizioni dell'Ufficio provinciale scolastico consiglino
diverso provvedimento, la supplenza  e'  affidata  dal  Ministero  al
funzionario dell'Ufficio  a  cio'  designato  dal  provveditore  agli
studi.