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REGIO DECRETO 28 giugno 1914, n. 617

Col quale viene imposto in Roma il dazio sul consumo dell'energia elettrica per illuminazione e riscaldamento in ragione di L. 0,005 per ettowattora, ad esclusivo beneficio del detto Comune. (014U0617)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 26-7-1914
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista  la  deliberazione  28  aprile  1914  del  Regio  commissario
straordinario per la temporanea amministrazione del comune  di  Roma,
approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il giorno 8  maggio
successivo, per l'applicazione, con decorrenza dal  1°  stesso  mese,
del  dazio  consumo  sull'energia  elettrica  per  l'illuminazione  e
riscaldamento in ragione di L. 0,005 per ettowattora; 
 
  Ritenuto  che  l'istituzione  del  nuovo  dazio  trova   fondamento
nell'art. 14 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248; 
 
  Ritenuto che la decorrenza del dazio stesso a partire dal 1° maggio
1914, trova giustificazione nella convenzione stabilita fra il comune
di Roma e la Societa' Anglo-romana  per  l'illuminazione,  in  quanto
riguarda le condizioni di prezzo dalla predetta data; 
 
  Vedute le leggi 20 luglio 1890, n. 6980; 23 dicembre 1900, n.  443;
8 luglio 1904, n. 320; 22 dicembre 1905, n. 613; 11 luglio  1907,  n.
502 e 15 luglio 1911 n. 755, per la gestione  governativa  del  dazio
consumo nel comune di Roma; 
 
  Veduto l'art. 32 della legge daziaria (testo unico) 7 maggio  1908,
n. 248; 
 
  Veduto l'art. 11 della citata legge 15 luglio  1911,  n.  755,  che
riserva ad esclusivo beneficio del Comune di  Roma  il  ricavato  del
dazio sull'energia elettrica; 
 
  Uditi il Consiglio di Stato e la  Commissione  centrale  del  dazio
consumo; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' istituito, in relazione alla citata deliberazione 28 aprile 1914
del R. commissario straordinario per  la  temporanea  amministrazione
del comune di Roma, e con decorrenza dal  1°  maggio  successivo,  il
dazio  sul  consumo  dell'energia  elettrica  per   illuminazione   e
riscaldamento in tutto il territorio del  detto  comune  di  Roma  in
ragione  di  L.  0.005   per   ettowattora   di   energia   elettrica
effettivamente consumata ad uso di illuminazione e di riscaldamento.