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REGIO DECRETO 11 giugno 1914, n. 582

Col quale viene modificato l'art. 3 del R. decreto 20 settembre 1913, n. 1110, riguardante la determinazione dell'orario unico delle Borse di commercio. (014U0582)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-7-1914
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33  del
regolamento per la sua esecuzione approvato  con  R.  decreto  del  4
agosto 1913, n. 1068; 
 
  Visto il R. decreto del 20 settembre 1913, n. 1110; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di spostare la  data  della  determinazione
dei prezzi di compenso nelle Borse di commercio; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro,  segretario  di  Stato  per
l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con quello del
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo. 
 
                           Articolo unico. 
 
  All'art. 3 del R. decreto 20 settembre 1913, n. 1110, e' sostituito
il seguente: 
 
  «La risposta dei premi e l'inizio delle operazioni di riporto hanno
luogo nel quinto giorno non festivo che precede la liquidazione. 
 
  «La determinazione dei prezzi di compenso si  effettua  nel  quarto
giorno non festivo che precede la liquidazione». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 11 giugno 1914. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                   Cavasola - Rubini. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Dari.