stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 31 maggio 1914, n. 519

Col quale vengono modificati alcuni articoli del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, che approva l'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica (014U0519)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 4-7-1914
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247 convertito nella legge
25 febbraio 1912, n. 83; 
 
  Visti il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289 e il R. decreto 4 gennaio
1914, n. 11; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Alle disposizioni contenute negli articoli 13, 16  (1°  comma),  19
(7° comma) dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per  la
Cirenaica, approvato con Regio decreto 20 marzo 1913,  n.  289,  sono
sostituite le seguenti: 
 
  Art. 13. - La giustizia penale e' amministrata nelle cause  in  cui
siano imputati o interessati cittadini italiani  o  stranieri,  salvo
per  questi  ultimi  il  disposto  dell'art.  16  e  le   convenzioni
internazionali: 
 
    1° dal tribunale regionale; 
 
    2° dalla Corte d'appello; 
 
    3° dalla Corte d'assise. 
 
  Art. 16. (1° comma). - Nei  riguardi  degli  indigeni  musulmani  e
degli  stranieri  della  stessa  religione  la  giustizia  penale  e'
amministrata dal tribunale per gli indigeni e  dalla  Corte  d'assise
secondo la Competenza stabilita dall'art. 14. 
 
  Art. 19. (7° comma). - Se gli imputati non sono  tutti  indigeni  o
stranieri musulmani, gli assessori debbono essere  italiani;  se  gli
imputati sono tutti indigeni o stranieri musulmani,  la  meta'  degli
assessori deve, di regola,  essere  scelta  fra  gli  indigeni  della
stessa religione. 
 
  Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a Chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 maggio 1914. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                   Salandra - Martini 
 
  Visto, Il guardasigilli: Dari.