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REGIO DECRETO 31 maggio 1914, n. 474

Col quale sono chiamati alle armi per istruzione, per un periodo di 30 giorni, militari di 1ª categoria in congedo illimitato. (014U0474)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-6-1914
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sul  reclutamento  del
R. esercito, approvato con decreto Reale del  24  dicembre  1911,  n.
1497; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nel corrente anno 1914 saranno chiamati alle armi  per  istruzione,
per un periodo di 30 giorni: 
 
    a) i militari di 1ª categoria delle classi 1886 e 1887,  ascritti
ai granatieri, di tutti i distretti del Regno; 
 
    b) i militari di 1ª categoria delle classi  1884,  1886  e  1887,
ascritti alla fanteria  di  linea  ed  ai  bersaglieri,  di  tutti  i
distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Cagliari e di
Sassari, che risposero alla chiamata alle armi per istruzione indetta
col precedente Nostro decreto del 5 aprile 1914, n. 266; 
 
    c) i militari di 1ª categoria della classe  1887,  ascritti  agli
alpini, di tutti i distretti del Regno, effettivi al 4°,  al  5°,  al
6°, al 7° ed all'8° reggimento alpini; 
 
    d) i militari di 1ª categoria delle classi 1886 e 1887,  ascritti
agli alpini, di tutti i distretti del Regno, effettivi al 1°,  al  2°
ed al 3° reggimento alpini; 
 
    e) i militari di 1ª categoria delle classi  1881,  1882  e  1883,
ascritti agli alpini, dei distretti  di  Cuneo,  Genova,  Mondovi'  e
Savona, effettivi ai battaglioni Pieve di Teco del  1°  e  Borgo  San
Dalmazzo del 2° reggimento alpini; 
 
    f) i militari di 1ª categoria delle classi  1882,  1883  e  1884,
ascritti agli alpini, dei distretti di  Casale,  Pinerolo  e  Torino,
effettivi al battaglione Exilles del 3° reggimento alpini; 
 
    g) i militari di 1ª categoria della classe  1883,  ascritti  agli
alpini, dei distretti di Massa e Piacenza; 
 
    h) i sottufficiali di 1ª categoria  della  classe  1883  ascritti
agli alpini, di  tutti  i  distretti  del  Regno,  che  non  sono  di
reclutamento per tale specialita', effettivi al 1°, al 2°  ed  al  3°
reggimento alpini; 
 
    i) i militari di 1ª categoria delle classi  1877,  1878,  1879  e
1880, ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno, effettivi
al 3° reggimento alpini, eccettuati  quelli  della  classe  1877  dei
distretti di Casale,  Pinerolo  e  Torino  effettivi  al  battaglione
Pinerolo; 
 
    l) i  militari  di  1ª  categoria  della  classe  1886,  ascritti
all'artiglieria  da  campagna  (eccettuato  il  treno),  di  tutti  i
distretti del Regno; 
 
    m) i militari di 1ª categoria delle classi 1884 e 1886,  ascritti
all'artiglieria pesante campale, all'artiglieria  da  fortezza  e  da
costa  (compresi   quelli   provenienti   dalle   compagnie   operaie
d'artiglieria)  e  all'artiglieria  da  montagna  (eccettuati  quelli
provenienti dalla cavalleria), di tutti i distretti del Regno; 
 
    n) i militari di 1ª categoria delle classi 1886 e 1887,  ascritti
all'artiglieria da montagna quali provenienti dalla  cavalleria,  dei
distretti di Casale, Ivrea, Rovigo, Treviso, Vercelli e Vicenza; 
 
    o) i militari di 1ª categoria delle classi 1884 e 1866,  ascritti
agli zappatori (escluso il treno) ed ai minatori del  genio  (escluso
il treno), di tutti i distretti  del  Regno,  eccettuati  quelli  dei
distretti di Cagliari e di Sassari, che risposero alla chiamata  alle
armi per istruzione indetta  col  precedente  Nostro  decreto  del  5
aprile 1914, n. 266.