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REGIO DECRETO 1 marzo 1914, n. 273

Relativo a variazioni al bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-914 dipendenti da conversioni di rendita del 4,50% netto in altre del consolidato 3,50% netto. (014U0273)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/05/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 3-5-1914
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, col  quale  fu
autorizzata la conversione della rendita consolidata 4,50%  netto  in
altra del consolidato 3,50% netto; 
 
  Visto l'art. 2 della legge  stessa,  col  quale  furono  dichiarate
esenti dalla conversione suddetta le rendite  4,50%  possedute  dalle
pubbliche  istituzioni  di  beneficenza   in   quanto   non   vengano
successivamente, per  effetto  di  qualsiasi  operazione,  ad  essere
trasferite ad altri intestatari, ovvero tramutate al portatore; 
 
  Visto il regolamento approvato con R. decreto 21 dicembre 1903,  n.
486 per la esecuzione della legge suddetta; 
 
  Visti i RR. decreti 20 marzo 1913, n. 350  e  15  agosto  1913,  n.
1032, relativi a variazioni del bilancio della  spesa  del  Ministero
del tesoro per  l'esercizio  finanziario  1912-913  dipendenti  dalle
conversioni di rendite del consolidato  4.50%  netto,  in  altre  del
consolidato 3.50% netto eseguite nello stesso esercizio; 
 
  Ritenuto che in detto esercizio vennero annullate per conversione e
ricostituzione nel consolidato 3.50% netto, delle partite per l'annua
rendita 4.50% netto di L. 4905,14 e vennero inscritte  in  cambio  le
rendite 3.50% netto per L. 3815,10; 
 
  Vista la legge 29 maggio 1913, n. 505, che  approvo'  lo  stato  di
previsione della spesa del  Ministero  del  tesoro,  per  l'esercizio
finanziario 1913-914; 
 
  Ritenuto che nel corso del semestre dal 1° luglio  al  31  dicembre
1913 in seguito ad ulteriori accertamenti da  parte  della  Direzione
generale del Debito pabblico, venne riconosciuto che tra  le  rendite
conservate provvisoriamente  nel  consolidato  4,50%  netto  dovevano
essere, e vennero di fatto, convertite nel  consolidato  3,50%  netto
iscrizioni: 
 
    con decorrenza dal 1° luglio 1913, 
  per annue . . . . . . . . . . . .  L.                       379 -- 
 
    con decorrenza dal 1° ottobre 1913, 
  per annue . . . . . . . . . . . . . »                      1362 62 
                                       ----------------------------- 
    complessivamente per l'annua ren- 
  dita di . . . . . . . . . . . . .  L.                      1741 62 
                                       ----------------------------- 
 
  Ritenuto che in cambio delle suindicate rendite furono inscritte le
rendite 3,50% netto: 
 
    con godimento dal 1° luglio 1913, 
  per annue . . . . . . . . . . . .  L.                       294 77 
 
    con godimento dal 1° ottobre 1913, 
  per annue . . . . . . . . . . . . . »                      1059 81 
                                       ----------------------------- 
    complessivamente per l'annua ren- 
  dita di . . . . . . . . . . . . .  L.                      1354 58 
                                       ----------------------------- 
 
  Ritenuto che venne disposto il recupero della differenza  d'importo
sulle rate scadute dopo il 1°  gennaio  1904,  delle  inscrizioni  al
consolidato 4,50% netto, le quali avrebbero dovute essere  convertite
in 3,50% netto, con decorrenza dalla stessa data; 
 
  Ritenuto  che  trattandosi  di  operazioni   gia'   definitivamente
compiute in virtu' della citata  legge  21  dicembre  1903,  n.  483,
devesi ora provvedere soltanto per le variazioni  di  capitoli  dello
stato di previsione della spesa per  il  Ministero  del  tesoro,  per
l'esercizio finanziario  1913-914,  relativi  ai  debiti  consolidati
anzidetti; 
 
  Visto l'art. 14 del regolamento sopra ricordato; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  il
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Per effetto delle conversioni eseguite dalla Direzione generale del
Debito  pubblico  durante  l'esercizio  finanziario  1912-913  e  nel
secondo semestre 1913  di  rendite  conservate  provvisoriamente  nel
consolidato 4,50%  netto,  in  altre  del  consolidato  3,50%  netto,
saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero del  tesoro
per l'esercizio finanziario 1913-914 le seguenti variazioni: 
 
    in diminuzione al capitolo n.  3,  «Antiche  rendite  consolidate
nominative 4.50% al netto, conservate esclusivamente a  favore  delle
pubbliche istituzioni di beneficenza (spesa obbligatoria)»: 
 
      a) annata d'interessi sulla rendita di L. 4905,14 annullata per
conversione nel 3.50% netto durante l'esercizio 
  1912-913 . . . . . . . . . . . . . . L.                    4905,14 
 
      b) annata d'interessi sulla rendita 
    di L. 379, annullata come sopra, con 
    decorrenza dal 1° luglio 1913  . . L.                     379,00 
 
      c) tre trimestri d'interessi sulla 
    rendita di L. 1362,62, annullata come 
    sopra, con decorrenza dal 1° ottobre 
    1913  . . . . . . . . . . . . . . . »                    1021,96 
                                         --------------------------- 
              Diminuzione in complesso L.                    6306,10 
                                         --------------------------- 
 
  in aumento: al capitolo n.  4:  «Rendita  consolidata  3,50%  netto
creata in virtu' delle leggi 12 giugno 1902, n.  166  e  21  dicembre
1903, n. 483 (Spesa obbligatoria)»: 
 
      a) annata d'interessi sulla rendita 
  di L. 3815,10 inscritta per conversione 
  dal 4,50% netto, durante l'esercizio 
  1912-913 . . . . . . . . . . . . . . L.                    3815 10 
 
      b) annata d'interessi sulla rendita 
  di L. 294,77, inscritta come sopra, e 
  con decorrenza dal 1° luglio 1913 . . »                     294 77 
 
      c) tre trimestri d'interessi sulla 
  rendita di L. 1059,81, inscritta come 
  sopra, con decorrenza dal 1° ottobre 
  1913  . . . . . . . . . . . . . . . . .                     794 86 
                                         --------------------------- 
            Aumento in complesso . . . L.                    4904 73 
                                         --------------------------- 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 1° marzo 1914. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                             Tedesco. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Dari.