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REGIO DECRETO 22 gennaio 1914, n. 228

Concernente il servizio di cassa dell'Amministrazione dei telefoni. (014U0228)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-4-1914
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico di legge, approvato con R. decreto 17 febbraio
1884, n. 2016 (serie 3ª) per l'amministrazione del patrimonio  e  per
la contabilita' generale  dello  Stato,  e  il  relativo  regolamento
approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª); 
 
  Visto gli art. 11, 12 e 15 della legge 3 aprile 1913, n. 271; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dei telefoni; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
poste e i telegrafi, di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Gli uffici telefonici di 2ª  classe  e  i  posti  pubblici  di  cui
all'art. 2 del R. decreto 1°  ottobre  1909,  n.  771,  versano  agli
uffici centrali dai quali dipendono, alle  scadenze  stabilite  dalle
istruzioni, i proventi da essi riscossi. 
 
  Gli uffici centrali interurbani contemplati alla lettera b),  primo
comma, articolo 2 del decreto  suindicato  versano  alle  sezioni  di
Regia tesoreria della rispettiva  provincia  alle  scadenze  indicate
dalle istruzioni, i proventi da essi riscossi, per conto  ed  a  nome
del cassiere dell'ufficio centrale  di  cui  alla  lettera  a)  dello
stesso comma, e ne trasmettono al medesimo le quietanze. Il  cassiere
si da' carico  della  somma  cosi'  versata,  rilasciandone  ricevuta
all'ufficio  mittente  e  contemporaneamente  se  ne   discarica   in
contabilita'.