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REGIO DECRETO 8 marzo 1914, n. 188

Relativo agli infortuni sul lavoro per i pescatori di spugne e di corallo nelle acque della Tripolitania e della Cirenaica. (014U0188)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-4-1914
al: 31-3-1931
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il  R.  decreto  27  marzo  1913,  n.  312,  che  approva  il
regolamento per l'esercizio della pesca marittima nella  Tripolitania
e nella Cirenaica; 
 
  Visto il R. decreto 25 maggio  1913,  n.  668,  col  quale  vengono
estese alla Tripolitania  ed  alla  Cirenaica,  in  quanto  vi  siano
applicabili e con le modificazioni stabilite nel decreto  stesso,  le
disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per gli  infortuni
degli operai sul lavoro, approvato col R. decreto 31 gennaio 1904, n.
51, e nel relativo regolamento; 
 
  Considerato che la pesca delle spugne e del corallo per mezzo dello
scafandro, prevista dal regolamento sulla pesca sopra  citata,  esige
l'applicazione di norme speciali, nell'interesse dell'industria ed in
conformita'  alle  consuetudini  della   classe   internazionale   di
pescatori  che  esercita  l'industria  stessa   nelle   acque   della
Tripolitania e della Cirenaica; 
 
  Allo scopo di interessare i capitani a non sfruttare eccessivamente
i palombari da  loro  arruolati  ed  a  curarne  la  sicurezza  e  la
incolumita'; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
colonie,  di  concerto  col  ministro  di  agricoltura,  industria  e
commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo; 
 
                               Art. 1. 
 
  Il ministro delle colonie  e'  autorizzato  a  stabilire,  con  suo
decreto, di concerto col ministro di agricoltura, all'inizio di  ogni
campagna estiva di pesca  e  con  effetto  anche  per  la  successiva
campagna invernale, le indennita' che,  nei  casi  di  infortuni  sul
lavoro, occorsi a palombari adibiti alla pesca  delle  spugne  e  del
corallo nelle acque della Tripolitania e  della  Cirenaica,  dovranno
essere corrisposte dai capitani, con le modalita' e le  garanzie  che
saranno determinate nel decreto stesso.