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REGIO DECRETO 8 febbraio 1914, n. 186

Col quale vengono stabilite le norme per il reclutamento degli ufficiali dello stato maggiore dell'esercito. (014U0186)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 8-4-1914
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 2 luglio  1896,  n.  254,  sull'avanzamento  nel  R.
esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n.
247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre  1906,  n.  647;  14  luglio
1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531; 
 
  Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601,  recante  modificazioni  alla
legge sull'avanzamento nel R. esercito; 
 
  Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n.
254, sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con  Nostro  decreto
21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907,
n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16  dicembre
1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 732; 30 ottobre  1910,  n.  762;  11
dicembre 1910, n. 893; 22 giugno 1911, n. 592; 
 
  Visto il Nostro decreto 3 settembre 1913, n.  1199,  per  la  prima
applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601 predetta; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra, ed in conformita' del Nostro decreto 28 dicembre
1913; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Le norme per  il  trasferimento  dei  capitani  e  degli  ufficiali
superiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio nel
corpo di stato maggiore, previste dall'art. 21 della legge  8  giugno
1913, n. 601, sono stabilite come segue.