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REGIO DECRETO 5 marzo 1914, n. 185

Con cui viene stabilito il numero delle nomine che potranno farsi ogni anno negli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia (014U0185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/04/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 5-4-1914
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                              D'ITALIA 
 
  E Dell'ordine Dei Ss. Maurizio e Lazzaro 
 
  Generale Gran Mastro. 
 
  Visti i RR. decreti 5 gennaio 1890, 11 giugno 1896, 21 gennaio,  13
dicembre 1906 e 26 gennaio 1908; 
 
  Sentito il presidente del Consiglio dei ministri ed il Nostro primo
segretario  per  il  Gran  Magistero  dei  Ss.  Maurizio  e  Lazzaro,
cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia; 
 
  Di Nostro moto proprio ed in virtu' della Nostra Regia  prerogativa
ed autorita' magistrale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il numero delle nomine che potranno farsi ogni  anno  nelle  cinque
classi dei decorati negli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro  e  della
Corona d'Italia sara' il seguente: 
 
  Nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro: 
 
    pei Cavalieri di Gran Croce il numero di tre; 
 
    pei Grandi Ufficiali il numero di diciannove; 
 
    pei Commendatori il numero di cinquantotto; 
 
    per gli Ufficiali il numero di centottantasei; 
 
    pei Cavalieri il numero di cinquecentoquattordici. 
 
    Nell'Ordine della Corona d'Italia: 
 
    pei Cavalieri di Gran Croce il numero di diciassette; 
 
    pei Grandi Ufficiali il numero di cinquanta; 
 
    pei Commendatori il numero di duecentonovantacinque; 
 
    per gli Ufficiali il numero di cinquocentottanta; 
 
    pei Cavalieri il numero di duemila quattrocentottantacinque. 
 
  Il presidente del Consiglio dei ministri provvedera' annualmente ad
una  razionale  ripartizione  dei  numeri  stabiliti  dal  precedente
articolo fra la Presidenza ed i vari Ministeri. 
 
  Non sono comprese in questi numeri le concessioni che fosse  Nostra
volonta' di fare nella forma del moto proprio e  quelle  relative  ai
grandi  ufficiali  dello  Stato,  ai  funzionari  all'atto  del  loro
collocamento a riposo ed ai personaggi esteri.