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REGIO DECRETO 4 gennaio 1914, n. 145

Da convertirsi in legge, col quale vengono estese e definite le attribuzioni del delegato del Ministero dei lavori pubblici nei paesi danneggiati dal terremoto del 1908, a termini degli articoli 120 e 172 del testo unico delle leggi per il terremoto approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261. (014U0145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-3-1914
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n, 12; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro presidente del  Consiglio  dei  ministri,
ministro dell'interno, di concerto coi ministri  segretari  di  Stato
dei lavori pubblici e del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Le funzioni di delegato del Ministero dei lavori pubblici a termini
degli articoli  120  e  172  del  testo  unico  delle  leggi  per  il
terremoto, approvato con Nostro decreto 12 ottobre 1913,  n.  1261  e
quelle di alto direttore dei servizi di cui all'art.  137  del  testo
unico stesso, sono attribuite a  un  ispettore  superiore  del  Genio
civile residente a Messina; 
 
  Questi esercita le attribuzioni di ispettore di  compartimento  per
tutte le opere dipendenti dal terremoto nelle tre provincie Calabresi
e in quella di Messina, approva i progetti di cui all'art. 171  comma
5° e 172 comma 1° del citato testo  unico,  ferma  restando  per  gli
edifici pubblici governativi la disposizione del successivo art.  173
comma 1°. 
 
  L' ispettore stesso esercita l'alta vigilanza sull'osservanza delle
speciali norme costruttive vigenti per i paesi soggetti a terremoto.