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REGIO DECRETO 8 gennaio 1914, n. 87

Relativo alla detenzione e al porto d'armi nella Tripolitania e nella Cirenaica. (014U0087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 5-3-1914
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 5 novembre  1911,  n.  1247,  convertito  nella
legge 25 febbraio 1912, n. 83; 
 
  Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto  20  novembre
1912, n. 1205; 
 
  Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289 e la legge testo unico 30
giugno 1889, n. 6144; 
 
  Visto il R. decreto 6 febbraio 1913, n. 69; 
 
  Ritenuta la necessita' di unificare,  coordinare  e  completare  in
conformita' delle mutate condizioni della  sicurezza  pubblica  nella
Tripolitania  e  nella  Cirenaica,  le  varie  disposizioni   emanate
dall'autorita' pubblica, relative alla detenzione ed al porto d'armi,
nonche' alla caccia con armi da fuoco e allo sparo delle armi stesse; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' vietato  ai  sudditi  italiani  e  stranieri  la  detenzione  di
qualsiasi arma bianca o da fuoco, salvo quelle da punta o  da  taglio
che  siano  indispensabili  all'esercizio   del   proprio   mestiere,
professione od  arte,  e  quelle  strettamente  necessarie  agli  usi
domestici. 
 
  E' vietato  altresi'  ogni  deposito  di  munizioni  e  di  materie
esplodenti. 
 
  I contravventori ai suddetti divieti sono puniti con la pena  della
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire tremila. 
 
  Nel caso che si tratti di raccolta di armi,  fatta  con  intenzione
dolosa, si applicano le pene stabilite dall'art.  2  del  decreto  13
novembre 1911, del comandante in capo del corpo di spedizione per gli
autori di atti commessi contro la sicurezza del corpo di spedizione. 
 
  In ogni caso si procede alla confisca delle armi e delle munizioni.