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REGIO DECRETO 8 gennaio 1914, n. 18

Col quale vengono approvate le unite tabelle per la liquidazione delle pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali inscritti alla Cassa di previdenza, nonchè delle loro vedove ed orfani. (014U0018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-2-1914
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le disposizioni degli  articoli  25  e  29  del  testo  unico
approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n.  453,  libro  III,  parte
quinta, combinate con quello del precedente art. 22; 
 
  Sentita la Commissione tecnica degli Istituti di previdenza, di cui
all'art. 40 del citato testo unico; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  il
tesoro, d'accordo con il ministro, segretario di Stato per l'interno,
presidente del Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono approvate le tabelle per  la  liquidazione  delle  pensioni  a
favore dei segretari ed altri impiegati dei Comuni, delle Provincie e
delle istituzioni pubbliche di beneficenza, non che delle loro vedova
ed orfani, annesso al presente decreto e  firmate,  d'ordine  Nostro,
dai ministri proponenti. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 gennaio 1914. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                  GIOLITTI - TEDESCO. 
 
  Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.