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REGIO DECRETO 31 dicembre 1913, n. 1404

Che stabilisce il prezzo di vendita al pubblico di talune qualità di trinciati e di sigari. (013U1404)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 4-1-1914
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le leggi 15 maggio 1890, n. 6851, 14 luglio 1907, n. 521 e 17
luglio 1910, n. 507; 
 
  Veduto il Nostro decreto del 31 dicembre 1913, numero 1403; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il prezzo di vendita al pubblico dei sottoindicati prodotti,  viene
stabilito come segue: 
 
    trinciato prima qualita' spuntature a L. 15 il kg. 
 
    trinciato prima qualita' forte a L. 12,50 id. 
 
    trinciato seconda qualita' comune L. 10 id. 
 
    sigari a foggia estera Grimaldi L. 24 id. 
 
    sigari a foggia estera Brasile L. 24 id. 
 
    sigari  comuni  prima  qualita'  (fermentati,  forti   e   foggia
svizzera) L. 24 id. 
 
    sigari comuni seconda qualita' (fermentati, alla paglia e  foggia
svizzera) L. 20 id. 
 
    sigari comuni terza qualita' Branca L. 14 id. 
 
    sigari comuni terza qualita' fermentati L. 12 id. 
 
    spagnolette Giubek L. 45 id. 
 
    spagnolette Macedonia con o senza bocchino L. 40 id.