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REGIO DECRETO 31 dicembre 1913, n. 1403

Che eleva il prezzo massimo per chilogramma di talune qualità di trinciati, sigari e spagnolette. (013U1403)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-1-1914
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Vedute le leggi 15 maggio 1890, n. 6851, 14 luglio 1907, n. 521,  e
17 luglio 1910, n. 507; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il prezzo massimo per chilogrammo stabilito dalle  leggi  anzidette
per i sottoindicati prodotti e' elevato,  a  partire  dal  4  gennaio
1914, come segue: 
 
    trinciato forte prima qualita' da L. 12.50 a L. 15; 
 
    trinciato forte seconda qualita' da L. 8 a L. 10; 
 
    sigari comuni prima qualita' da L. 20 a L. 24; 
 
    sigari comuni seconda qualita' da L. 15 a L. 20; 
 
    sigari comuni terza qualita' da L. 12 a L. 14. 
 
  Il presente decreto sara'  presentato  al  Parlamento  per  la  sua
conversione in legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1913. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                          Giolitti - Facta - Tedesco. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.