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REGIO DECRETO 11 dicembre 1913, n. 1384

Col quale vengono stabilite le norme ed i programmi per gli esperimenti dei capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento a scelta. (013U1384)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/01/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 3-1-1914
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 2 luglio  1896,  n.  254,  sull'avanzamento  nel  R.
esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n.
247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre  1906,  n.  647;  14  luglio
1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531; 
 
  Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601,  recante  modificazioni  alla
legge sull'avanzamento nel R. esercito; 
 
  Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n.
254, sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con  Nostro  decreto
21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907,
n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16  dicembre
1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 762; 30 ottobre  1910,  n.  762;  11
dicembre 1910, n. 893; 22 giugno 1911, n. 592; 
 
  Visto il Nostro decreto 29 dicembre 1910, col  quale  fu  approvata
l'istruzione per il funzionamento del servizio tecnico d'artiglieria; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli esperimenti, ai quali, secondo il terzo comma dell'art. 9 della
legge 8 giugno 1913, n. 601, predetta,  devono  essere  sottoposti  i
capitani  di  tutte  le  armi  e   di   tutti   i   corpi   aspiranti
all'avanzamento a scelta,  si  svolgeranno  secondo  le  norme  ed  i
programmi che risultano dagli articoli seguenti.