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REGIO DECRETO 24 novembre 1913, n. 1378

Col quale viene stabilita la costituzione del Consiglio disciplinare presso le Corti d'appello del Regno. (013U1378)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1914 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-1-1914
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 23 della legge del 19  dicembre  1912,  n.  1311,  che
apporta modificazioni all'ordinamento giudiziario; 
 
  Visto l'art. 16 della legge del  24  luglio  1908,  n.  438,  sulle
guarantigie e discipline della magistratura; 
 
  Vista la necessita' di provvedere alla costituzione e  rinnovazione
dei Consigli disciplinari presso le Corti di appello; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  guardasigilli,  ministro  segretario  di
Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; 
 
  Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Consiglio disciplinare, presso le Corti di appello, e'  composto
del primo presidente, che lo presiede, o di chi ne fa  le  veci,  del
presidente di sezione piu' anziano, del consigliere piu'  anziano  (o
dei due consiglieri  piu'  anziani  in  mancanza  del  presidente  di
sezione), e di due consiglieri eletti in assemblea generale nel  mese
di novembre di ciascun anno.