stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 23 ottobre 1913, n. 1284

Col quale viene approvata un'aggiunta al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito. (013U1284)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 1-11-1913
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e
dei servizi dipendenti dall'amministrazione della  guerra,  approvato
con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898, e modificato con  leggi  n.
285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno
1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del  9  luglio  1905,  n.  305
dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del  19  luglio
1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 21 marzo  1907,  n.  327
del 13 giugno 1907, nn. 479 e 484 del 14 luglio  1907,  n.  7  del  5
gennaio 1908, n. 328 del 2 luglio 1908, n. 473 del 15 luglio 1909, n.
226 dell'8 maggio 1910, n. 443 del 10 luglio 1910, numeri 515, 531  e
549 del 17 luglio 1910, n. 611 del 25  giugno  1911,  n.  683  del  6
luglio 1911, n. 698 del 27 giugno 1912, col Nostro decreto n. 402 del
27 marzo 1913 e con legge n. 595 del 31 maggio 1913; 
 
  Vista la legge 2 luglio  1896,  n.  254,  sull'avanzamento  nel  R.
esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n.
247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre  1906,  n.  647;  14  luglio
1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531; 
 
  Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601,  recante  modificazioni  alla
legge sull'avanzamento nel R. esercito; 
 
  Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n.
254, sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con  Nostro  decreto
21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907,
n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16  dicembre
1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 732; 30 ottobre  1910,  n.  762;  11
dicembre 1910, n. 893; 22 giugno 1911, n. 592; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo. 
 
                               Art. 1. 
 
 
  All'art. 6 del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  del  R.
esercito, predetto, e' fatta la seguente aggiunta: 
 
  «Limitatamente alle armi di fanteria, di cavalleria,  d'artiglieria
e del  genio,  ed  ai  gradi  di  ufficiali  subalterni,  le  vacanze
esistenti   in   qualche   ruolo   possono   essere   compensate   da
corrispondenti eccedenze negli altri ruoli».