stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 23 ottobre 1913, n. 1281

Concernente la sistemazione degli stanziamenti per il debito vitalizio (013U1281)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/12/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 7-12-1913
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Vista la legge 29 dicembre 1912, n. 1358, con  la  quale  e'  stato
elevato a L. 103.000.000 fino al 30 giugno 1914,  il  limite  massimo
della spesa consolidata per il debito vitalizio di  cui  all'art.  14
della legge 21 marzo 1912, n. 194; 
 
  Visto l'art. 1 della legge stessa la quale consente  di  provvedere
con decreto Reale, su proposta del ministro del  tesoro,  al  riparto
della indicata somma fra i diversi Ministeri; 
 
  Ritenuto che l'importo della spesa per pensioni durante l'esercizio
1912-913 ascende complessivamente a L. 102.342.721,57; 
 
  Riconosciuta la necessita'  di  modificare,  in  relazione  a  tali
risultanze, gli stanziamenti dei capitoli dei vari  bilanci  relativi
alle spese per il debito  vitalizio,  riducendo  quelli  che  offrono
esuberanza di stanziamento, ed aumentando gli  altri  che  presentano
deficienza di fondi; 
 
  Vista la legge 2 luglio 1905,  n.  320,  pel  consolidamento  della
spesa inscritta nello stato di previsione del Ministero della marina; 
 
  Viste le leggi nn. 605, 569, 500, 436, 463,  583,  547,  604,  241,
231, 431 e 557 del 1912 le quali approvano gli  stati  di  previsione
della  spesa  dei  diversi  Ministeri  per  l'esercizio   finanziario
1912-913; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  il
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Gli stanziamenti dei seguenti capitoli  dei  sottonotati  stati  di
previsione della spesa per l'esercizio 1912-913 sono aumentati  della
somma per ciascheduno indicata: 
 
  Ministero delle finanze. - Cap.  n.  211.  Pensioni  ed  indennita'
degli operai delle manifatture dei tabacchi ecc., L. 303.495,20. 
 
  Ministero degli affari esteri. - Cap. n. 22. Pensioni ordinarie, L.
78.594,56. 
 
  Ministero  dell'istruzione  pubblica:  -  Cap.  n.   26.   Pensioni
ordinarie, L. 176.506,63. 
 
  Ministero dell'interno.  -  Cap.  n.  34.  Pensioni  ordinarie,  L.
574.934;82. 
 
  Ministero delle poste e dei telegrafi.  -  Cap.  n.  123.  Pensioni
ordinarie, L. 215.287,93. 
 
  Ministero della guerra.  -  Cap.  n.  18.  Pensioni  ordinarie,  L.
1.981.509,14. 
 
  Ministero della Marina.  -  Cap.  n.  24.  Pensioni  ordinarie,  L.
676.422,05. 
 
  Ministero di agricoltura. - Cap.  n.  29.  Pensioni  ordinarie,  L.
15.208,92.