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REGIO DECRETO 5 ottobre 1913, n. 1176

Contenente le norme di attuazione e di coordinamento, e le disposizioni transitorie per il Codice di procedura penale. (013U1176)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/1913 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-10-1913
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 20 giugno 1912, n. 598, con la quale il Governo  del
Re fu autorizzato a pubblicare, non piu' tardi del 31 dicembre  1912,
il Codice di procedura penale per il Regno  d'Italia,  allegato  alla
legge stessa introducendo nel testo  di  esso  quelle  modificazioni,
che, tenuto conto dei voti del  Parlamento,  risultassero  necessarie
per emendarne le disposizioni e coordinarle fra  loro  e  con  quelle
degli altri Codici e delle leggi vigenti; 
 
  Vista la legge 29 dicembre 1912, n. 1348, con la quale fu prorogato
fino al 1° marzo 1913 il termine  per  la  pubblicazione  del  Codice
predetto; 
 
  Visto il Nostro decreto 27  febbraio  1913,  n.  127,  con  cui  fu
approvato il testo definitivo del Codice di  procedura  penale  e  fu
stabilito che abbia esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1914; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  guardasigilli,  ministro  segretario  di
Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                                 1. 
 
  La  nomina  d'ufficio  e'  comunicata  al  difensore   con   avviso
notificato dall'ufficiale giudiziario. 
 
  Il difensore deve esporre, a voce o per iscritto, all'autorita' che
lo ha nominato i motivi di impedimento ad assumere  l'incarico.  Fino
che a cio'  non  abbia  adempiuto,  si  presume  che  l'incarico  sia
accettato.